ENOTURISMO - PRODUTTORI - QUERY DATABASE D.O. - GESTIONE AMMINISTRATORE
denominazioni di origine
area="Lombardia", tipo="%", nome="%%"
Denominazione Zona Vitigni Alcol Resa q/ha Affinamento dal 1°nov. Note
FRANCIACORTA
Bianco Spumante
docg
D.M. 1-9-1995 - DECRETO 7-4-2004 - GU n.93 del 21-
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente (30 mesi per i millesimati) Vietata la menzione dell’annata di riferimento.
FRANCIACORTA
Bianco Spumante Millesimato Riserva
docg
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 60 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 67 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente E’ obbligatorio l’utilizzo di almeno l’ 85% del vino dell’annata di riferimento, con menzione del millesimo
FRANCIACORTA
Bianco Spumante Millesimato
docg
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 30 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 37 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente E’ obbligatorio l’utilizzo di almeno l’ 85% del vino dell’annata di riferimento, con menzione del millesimo
FRANCIACORTA
Rosé Spumante
docg
D.M. 1-9-1995 - DECRETO 7-4-2004 - GU n.93 del 21-
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Pinot nero 15-100% Chardonnay e/o Pinot bianco 0-85% 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente (30 mesi per i millesimati) Per i millesimati è obbligatorio l’utilizzo di almeno l’ 85% del vino dell’annata di riferimento.
FRANCIACORTA
Satèn Spumante
docg
D.M. 1-9-1995 - DECRETO 7-4-2004 - GU n.93 del 21-
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente. Max 20gr/lt all’atto della presa di spuma Vietata la menzione del millesimo. Consentita solo la tipologia Brut
OLTREPO’ PAVESE
Bianco Metodo Classico Rosé
docg
GU n.110 del 14-5-2007
Oltrepò Pavese Pinot nero min.70%, Chardonnay e Pinot grigio max 30% 9,5% vol. min. 100 q/ha 15 mesi min. di rifermentazione in bottiglia Il Millesimo viene riservato esclusivamente a prodotti ottenuti con min.85% di uve e vini di un’unica vendemmia. E’ previsto anche nella versione Cremant.
OLTREPO’ PAVESE
Bianco Metodo Classico
docg
GU n.110 del 14-5-2007
Oltrepò Pavese Pinot nero min.70%, Chardonnay e Pinot grigio max 30% 9,5% vol. min. 100 q/ha 15 mesi min. di rifermentazione in bottiglia Il Millesimo viene riservato esclusivamente a prodotti ottenuti con min.85% di uve e vini di un’unica vendemmia. Può essere prodotto nelle versioni da Nature a Brut fino a Demisec
SCANZO/MOSCATO DI SCANZO
Rosso Passito
docg
GU n.59 del 12-3-2009
provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate Moscato di Scanzo 100% 17%min. 14% svolto, zuccheri residui 50-100g/l 70q/ha Deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo 2 anni Immesso al consumo a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia
SFORZATO DI VALTELLINA/SFURSAT DI VALTELLINA
Rosso
docg
Decreto 19 Marzo 2003 GU n. 81 del 7-4-2003
La zona di produzione comprende: - in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; - in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; - in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m. Nebbiolo (localmente Chiavennasca) min.90% più altri vitigni a bacca rossa, raccomandati per la provincia di Sondrio max.10% 14% 80q/ha Pigiatura delle uve dal 10 dicembre dell’anno di raccolta; dopo la pigiatura almeno 20 mesi di maturazione e affinamento a partire dal 1°aprile successivo alla vendemmia, minimo 12 mesi in legno e poi in bottiglia. Sulle bottiglie o altri recipienti deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
VALTELLINA SUPERIORE
Rosso
docg
Decreto 11/11/2002 GU n.278 del 27/11/2002 (sost
L’uso delle 5 sottozone geografiche Grumello, Valgella, Sassella, Inferno, Maroggia in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e’ riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nell’ art. 3 del disciplinare. I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu’ delle predette sottozone geografiche, vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore", così come quelli ottenuti da uve ricavate dal territorio di altri comuni in provincia di Sondrio previsti per la doc Valtellina. Nebbiolo (localmente Chiavennasca) 90-100% più altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio 0-10% 12% 80q/ha 24 mesi , di cui almeno 12 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. Accompagnata o meno dalle sottozone: INFERNO, MAROGGIA, SASSELLA, VALGELLA. E’ consentita l’utilizzazione della dizione "STAGAFASSLI" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.
VALTELLINA SUPERIORE
Rosso Riserva
docg
Decreto 11/11/2002 GU n.278 del 27/11/2002 (sost
L’uso delle 5 sottozone geografiche Grumello, Valgella, Sassella, Inferno, Maroggia in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e’ riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nell’ art. 3 del disciplinare. I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu’ delle predette sottozone geografiche, vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore", così come quelli ottenuti da uve ricavate dal territorio di altri comuni in provincia di Sondrio previsti per la doc Valtellina. Nebbiolo (localmente Chiavennasca) 90-100% più altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio 0-10% 12% 80q/ha minimo 36 mesi a decorrere dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. Accompagnata o meno dalle sottozone: INFERNO, MAROGGIA, SASSELLA, VALGELLA. E’ consentita l’utilizzazione della dizione "STAGAFASSLI" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.
BOTTICINO

doc
3-6-1968
n.d. n.d. 0
CAPRIANO DEL COLLE

doc
17-11-1980
n.d. n.d. 0
CELLATICA

doc
n.d. n.d. 0
GARDA

doc
n.d. n.d. 0
GARDA COLLI MANTOVANI

doc
n.d. n.d. 0
LAMBRUSCO MANTOVANO

doc
n.d. n.d. 0 Accompagnato o meno dal nome delle seguenti sottozone: OLTREPO’ MANTOVANO, VIADANESE-SABBIONETANO
LUGANA

doc
n.d. n.d. 0
OLTREPO’ PAVESE

doc
n.d. n.d. 0
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO / GARDA BRESCIANO

doc
n.d. n.d. 0
SAN COLOMBANO AL LAMBRO / SAN COLOMBANO

doc
n.d. n.d. 0
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

doc
n.d. n.d. 0
SCANZO / MOSCATO DI SCANZO

doc
n.d. n.d. 0
TERRE DI FRANCIACORTA

doc
n.d. n.d. 0
VALCALEPIO

doc
n.d. n.d. 0 Accompagnata o meno dalla sottozona SCANZO
VALTELLINA ROSSO / ROSSO DI VALTELLINA

doc
n.d. n.d. 0