ENOTURISMO - PRODUTTORI - QUERY DATABASE D.O. - GESTIONE AMMINISTRATORE
denominazioni di origine
area="Puglia", tipo="%", nome="%%"
Denominazione Zona Vitigni Alcol Resa q/ha Affinamento dal 1°nov. Note
CASTEL DEL MONTE
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto Nero di Troia min.65%, inoltre max 10% da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» 13% vol 100q/ha Deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 1 in legno. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto Bombino nero min.90%, inoltre max 10% da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» 12% vol 120q/ha
CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto Nero di Troia min.90%, inoltre max 10% da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» 13% vol 100q/ha Deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 1 in legno. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE
Rosso Dolce
docg
GU n. 6 del 10-1-2011
La zona di produzione delle uve ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi Primitivo 100% 16% di cui effettivo 13% 70 q/ha Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
TAVOLIERE DELLE PUGLIE
Rosato
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia min 65%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, max 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" 11,5% vol 160q/ha
TAVOLIERE DELLE PUGLIE
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia min 65%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, max 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" 12,5% vol 150q/ha Prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
TAVOLIERE DELLE PUGLIE
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia min 65%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, max 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" 12% vol 150q/ha
TAVOLIERE DELLE PUGLIE NERO DI TROIA
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia per almeno il 90% . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" nella misura massima del 10% come sopra identificati 12,5% vol 140q/ha
TAVOLIERE DELLE PUGLIE NERO DI TROIA
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia per almeno il 90% . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" nella misura massima del 10% come sopra identificati 13% vol 140q/ha Prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
ALEATICO DI PUGLIA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ALEZIO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BRINDISI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
CACC’E MMITE DI LUCERA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
CASTEL DEL MONTE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
COPERTINO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
GALATINA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
GIOIA DEL COLLE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
GRAVINA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
LEVERANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
LIZZANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
LOCOROTONDO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MARTINA FRANCA / MARTINA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MATINO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MOSCATO DI TRANI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
NARDO’

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ORTA NOVA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
OSTUNI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
PRIMITIVO DI MANDURIA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ROSSO BARLETTA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ROSSO CANOSA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0 Accompagnata o meno dalla menzione geografica tradizionale CANUSIUM
ROSSO DI CERIGNOLA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
SALICE SALENTINO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
SAN SEVERO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
SQUINZANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0