ENOTURISMO - PRODUTTORI - QUERY DATABASE D.O. - GESTIONE AMMINISTRATORE
denominazioni di origine
area="Veneto", tipo="%", nome="%%"
Denominazione Zona Vitigni Alcol Resa q/ha Affinamento dal 1°nov. Note
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Rosso
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 14% vol. min. 120q/ha max periodo minimo di invecchiamento di 2 anni a partire dal 1°gennaio dopo la vendemmia Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Rosso Riserva
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 14% vol. min. 120q/ha max Periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1°novembre dell’anno della vendemmia Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Rosso
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 14% vol. min. 120q/ha max Periodo minimo di invecchiamento di 2 anni a partire dal 1°gennaio dopo la vendemmia Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
ASOLO o COLLI ASOLANI PROSECCO
Bianco Frizzante
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comune di Monfumo (TV). Parte territorio comuni di Asolo (TV), Caerano di San Marco (TV), Castelcucco (TV), Cavaso del Tomba (TV), Cornuda (TV), Crocetta del Montello (TV), Fonte (TV), Giavera del Montello (TV), Maser (TV), Montebelluna (TV), Nervesa della Battaglia (TV), Paderno del Grappa (TV), Pederobba (TV), Possagno (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Volpago del Montello (TV) Glera min 85%; possono concorrere max 15%, da sole o congiuntamente, le uve Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga 11 120q/ha nd Nella versione "frizzante" deve essere messo in commercio nelle tipologie da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente. Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia"
ASOLO o COLLI ASOLANI PROSECCO
Bianco Spumante Superiore
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comune di Monfumo (TV). Parte territorio comuni di Asolo (TV), Caerano di San Marco (TV), Castelcucco (TV), Cavaso del Tomba (TV), Cornuda (TV), Crocetta del Montello (TV), Fonte (TV), Giavera del Montello (TV), Maser (TV), Montebelluna (TV), Nervesa della Battaglia (TV), Paderno del Grappa (TV), Pederobba (TV), Possagno (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Volpago del Montello (TV) Glera min 85%; possono concorrere max 15%, da sole o congiuntamente, le uve Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga 11 120q/ha nd Nella versione "spumante" deve essere messo in commercio nelle tipologie da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa vigente. Nella tipologia "spumante" è accompagnata dalla menzione "superiore"
ASOLO o COLLI ASOLANI PROSECCO
Bianco
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comune di Monfumo (TV). Parte territorio comuni di Asolo (TV), Caerano di San Marco (TV), Castelcucco (TV), Cavaso del Tomba (TV), Cornuda (TV), Crocetta del Montello (TV), Fonte (TV), Giavera del Montello (TV), Maser (TV), Montebelluna (TV), Nervesa della Battaglia (TV), Paderno del Grappa (TV), Pederobba (TV), Possagno (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Volpago del Montello (TV) Glera min 85%; possono concorrere max 15%, da sole o congiuntamente, le uve Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga 10,5 120q/ha nd ..
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico Riserva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12,50% vol. 110q/ha 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva ..
BAGNOLI FRIULARO
Rosso
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 120q/ha 12 mesi in botti
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Vendemmia Tardiva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 120q/ha 12 mesi in botti La menzione "Vendemmia Tardiva" e’ riservata esclusivamente al prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate come da tradizione dopo l’ "Estate di San Martino" (11 Novembre)
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Riserva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12% vol. 120q/ha 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 110q/ha 12 mesi in botti ..
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico Passito
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12,50-15,50% vol. 110q/ha 12 mesi in botti Il vino passito (anche con la specificazione classico) non potra’ essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno 2 anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Passito
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12,50-15,50% vol. 110q/ha 12 mesi in botti Il vino passito non potra’ essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno 2 anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico Vendemmia Tardiva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 110q/ha 12 mesi in botti ..
BARDOLINO SUPERIORE
Rosso
docg
DM 1 agosto 2001 - GU n.190 17/8/2001
Tutto il territorio dei comuni di: Affi (VR), Bardolino (VR), Bussolengo (VR), Caprino Veronese (VR), Castelnuovo del Garda (VR), Cavaion Veronese (VR), Costermano (VR), Garda (VR), Lazise (VR), Pastrengo (VR), Peschiera del Garda (VR), Rivoli Veronese (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Sommacampagna (VR), Sona (VR), Torri del Benaco (VR). Corvina Veronese 35-65% Rondinella 10-40% Molinara 10-20% Rossignola e/o Barbera e/o Sangiovese e/o Garganega 0-15% Negrara 0-10%; ammessi anche Cabernet Sauvignon, Merlot 11,5% 90q/ha 1 anno, a decorrere dal 1 novembre dell’annata di produzione delle uve
COLLI DI CONEGLIANO
Bianco
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor Manzoni bianco (I. M. 6.0.13) min. 30%, Pinot Bianco e/o Chardonnay min. 30%, Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) max 10% 12% vol 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 4, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
COLLI DI CONEGLIANO
Rosso Riserva
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot min 10 per ciascuna varietà (nb: Merlot max 40%); max 20% Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco Peduncolo Rosso 13% vol 90q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 36 di cui 12 in botte, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
COLLI DI CONEGLIANO
Rosso
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot min 10 per ciascuna varietà (nb: Merlot max 40%); max 20% Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco Peduncolo Rosso 12,5% vol 90q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 24 di cui 6 in botte, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO
Rosso Passito
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
In tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto Marzemino minimo 95%, inoltre max 5% uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso min 15% di cui svolto min 12%, res.pot.min 3% 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 4, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO
Rosso
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
In tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto Marzemino minimo 95%, inoltre max 5% uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso min 14,50%, 0,8&vol potenziale max 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 24 di cui 12 in botte, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA
Bianco
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
In tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore. Glera min 30%, Verdiso min 20%, Boschera min 25%; inoltre max 15% uve a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso min 18%, di cui svolto almeno 14% 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 24, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. L’appassimento delle uve non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia. Le uve appassite non possono essere pigiate in data anteriore al 1° febbraio successivo alla vendemmia; la Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data
COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO
Bianco
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arqua’ Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo’, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Moscato giallo min 95%; possono concorrere max 5% vitigni aromatici a bacca bianca presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei nella provincia di Padova svolto minimo 4,50%; totale minimo 10,50% 120q/ha
COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO
Bianco Passito
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arqua’ Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo’, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Moscato giallo min 95%; possono concorrere max 5% vitigni aromatici a bacca bianca presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei nella provincia di Padova svolto minimo 11%; totale minimo 15,50% 120q/ha
COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO
Bianco Spumante
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arqua’ Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo’, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Moscato giallo min 95%; possono concorrere max 5% vitigni aromatici a bacca bianca presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei nella provincia di Padova svolto minimo 6%; totale minimo 10,50% 120q/ha
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
Bianco Spumante Superiore
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comuni di Cison di Valmarino (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Farra di Soligo (TV), Follina (TV), Miane (TV), Pieve di Soligo (TV), Refrontolo (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Vendemiano (TV), Susegana (TV), Tarzo (TV), Valdobbiadene (TV), Vidor (TV), Vittorio Veneto (TV) Glera min 85%, altre varietà ammesse max 15%, da sole o congiuntamente, Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. Ammessi max 15% Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente, per pratica tradizionale. 11 130q/ha nd Uso delle menzioni "Prosecco" e "Superiore" facoltative. Permesso uso menzione "rive" seguita dal nome del Comune o frazione dal quale derivano le uve. I vini elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce». Si può riportare il termine "millesimato" purché’ il prodotto sia ottenuto con min 85% vino annata di riferimento, che va indicata in etichetta.
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
Bianco
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comuni di Cison di Valmarino (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Farra di Soligo (TV), Follina (TV), Miane (TV), Pieve di Soligo (TV), Refrontolo (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Vendemiano (TV), Susegana (TV), Tarzo (TV), Valdobbiadene (TV), Vidor (TV), Vittorio Veneto (TV) Glera min 85%, ammesse max 15% varietà sole o congiunte Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. 10,5 135q/ha nd Uso menzione "rive" seguita dal nome del Comune o frazione dal quale derivano le uve.
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DI CARTIZZE
Bianco Spumante Superiore sottozona CARTIZZE
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Comune di Valdobbiadene Glera min 85%, altre varietà ammesse max 15%, da sole o congiuntamente, Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. Ammessi max 15% Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente, per pratica tradizionale. 11,5 120q/ha nd Uso delle menzioni "Prosecco" e "Superiore" facoltative. Permesso uso menzione "rive" seguita dal nome del Comune o frazione dal quale derivano le uve. I vini elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce». Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene. Il vino della sottozona deve riportare in etichetta la dizione «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze. Si può riportare il termine "millesimato" purché’ il prodotto sia ottenuto con min 85% vino annata di riferimento, che va indicata in etichetta.
LISON
Bianco
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena. Tai (Tocai Friulano) min 85%; possono concorrere da sole o congiuntamente altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone 12% 110q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia
LISON
Bianco Classico
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
La zona di produzione del vino comprende le seguenti frazioni: - Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro; - Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore; - Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto, e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore. Tai (Tocai Friulano) min 85%; possono concorrere da sole o congiuntamente altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone 12,5% 110q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia
MONTELLO
Rosso
docg
GU n. 194 del 22-8-2011
Intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. Cabernet Sauvignon 40-70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère 30-60%, uve a bacca rossa max 15% esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 12,50% vol 100q/ha Almeno 18 mesi di cui min. 9 in botti di rovere e min. 6 in bottiglie. L’affinamento decorre dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.
MONTELLO
Rosso Superiore
docg
GU n. 194 del 22-8-2011
Intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. Cabernet Sauvignon 40-70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère 30-60%, uve a bacca rossa max 15% esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 13% vol 100q/ha Almeno 24 mesi di cui min. 12 in botti di rovere e min. 6 in bottiglie. L’affinamento decorre dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.
PIAVE MALANOTTE / MALANOTTE DEL PIAVE
Rosso
docg
GU n. 4 del 7-1-2011
Intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l’esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende la Provincia di Treviso ..., la Provincia di Venezia ...; Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto. Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia. 12,50% 120 q/ha
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Rosso Spumante
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 12% vol. 120q/ha max Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Rosso
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 12% vol. 120q/ha max Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
RECIOTO DI GAMBELLARA
Bianco Classico
docg
GU 134 del 10/06/2008
Territorio di Gambellara Garganega 100% 14% vol. di cui 11,3% effettivo svolto 62,5q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. Può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
RECIOTO DI GAMBELLARA
Bianco Spumante
docg
GU 134 del 10/06/2008
Territorio di Gambellara Garganega 100% 14% di cui 11% effettivo svolto 62,5q/ha - Può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
RECIOTO DI SOAVE
Bianco Spumante
docg
14-5-1998 19-3-1999 DM 19-9-2001 GU n.228 1-10-20
Cazzano di Tramigna (VR), Colognola ai Colli (VR), Illasi (VR), Lavagno (VR), Mezzane di Sotto (VR), Montecchia di Crosara (VR), Monteforte d’Alpone (VR), Ronca’ (VR), San Giovanni Ilarione (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Soave (VR). Garganega 70-100% Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano di Soave e/o altre varieta’ di Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona 0-30% 11,5% 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
RECIOTO DI SOAVE
Bianco Classico
docg
14-5-1998 19-3-1999 DM 19-9-2001 GU n.228 1-10-20
Cazzano di Tramigna (VR), Colognola ai Colli (VR), Illasi (VR), Lavagno (VR), Mezzane di Sotto (VR), Montecchia di Crosara (VR), Monteforte d’Alpone (VR), Ronca’ (VR), San Giovanni Ilarione (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Soave (VR). Per questa versione le uve sono provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall’art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave classico» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968. Garganega 70-100% Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano di Soave e/o altre varieta’ di Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona 0-30% 12% 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
RECIOTO DI SOAVE
Bianco
docg
14-5-1998 19-3-1999 DM 19-9-2001 GU n.228 1-10-20
Cazzano di Tramigna (VR), Colognola ai Colli (VR), Illasi (VR), Lavagno (VR), Mezzane di Sotto (VR), Montecchia di Crosara (VR), Monteforte d’Alpone (VR), Ronca’ (VR), San Giovanni Ilarione (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Soave (VR). Garganega 70-100% Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano di Soave e/o altre varieta’ di Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona 0-30% 12% 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
SOAVE SUPERIORE
Bianco Classico
docg
G.U. n.162 14/7/2001 - 14-11-2001
L’uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Soave Superiore» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all’art.3, lett. b) del disciplinare. La zona di produzione comprende il territorio di Soave e Monteforte d’Alpone. Garganega 70 - 100% Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Trebbiano di Soave e/o altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona (max 5%), 0-30% 12% 100q/ha I vini «Soave Superiore Classico» debbono essere immessi al consumo dopo un affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi, comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.
SOAVE SUPERIORE
Bianco
docg
G.U. n.162 14/7/2001 - 14-11-2001
La zona di produzione comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona Garganega 70 - 100% Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Trebbiano di Soave e/o altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona (max 5%), 0-30% 12% 100q/ha I vini «Soave Superiore» debbono essere immessi al consumo dopo un affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi, comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.
SOAVE SUPERIORE
Bianco Riserva
docg
G.U. n.162 14/7/2001 - 14-11-2001
La zona di produzione comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona Garganega 70 - 100% Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Trebbiano di Soave e/o altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona (max 5%), 0-30% 12,5% 100q/ha Il vino con la qualificazione «Riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell’annata
ARCOLE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BAGNOLI DI SOPRA / BAGNOLI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BIANCO DI CUSTOZA / CUSTOZA

doc
GU n.253 del 29-10-2005
n.d. n.d. 0
BREGANZE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
COLLI BERICI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0 Accompagnata o meno dalla sottozona BARBARANO
COLLI DI CONEGLIANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0 Accompagnata o meno dalle seguenti sottozone: FREGONA, REFRONTOLO
COLLI EUGANEI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0 Accompagnata o meno dalla sottozona BARBARANO
CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO

doc
DM 21-6-2004 GU n.152 1-7-2004
n.d. n.d. 0
GAMBELLARA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
GARDA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
LESSINI / MONTI LESSINI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
LISON-PRAMAGGIORE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
LUGANA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MERLARA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MONTELLO / COLLI ASOLANI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
PIAVE

doc
GU n. 4 del 7-1-2011
n.d. n.d. 0
PROSECCO
Bianco
doc
GU n.87 15-4-2009
Province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza Glera min 85%; possono concorrere da soli o congiuntamente max 15% i vitigni Verdiso,Bianchetta trevigiana,Perera,Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve 10,5 180q/ha .. Deroghe per Spumanti e Frizzanti anche in zone lontane (Piemonte) conformemente a normativa comunitaria, purché in essere da almeno 5 anni dal 2009. Uso in etichetta nome geografico aggiuntivo "Provincia di Treviso" o "Treviso" per vini prodotti in tale Provincia
PROSECCO
Bianco Frizzante
doc
GU n.87 15-4-2009
Province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza Glera min 85%; possono concorrere da soli o congiuntamente max 15% i vitigni Verdiso,Bianchetta trevigiana,Perera,Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve 10,5 180q/ha .. Deroghe per Frizzanti anche in zone lontane (Piemonte) conformemente a normativa comunitaria, purché in essere da almeno 5 anni dal 2009. Uso in etichetta nome geografico aggiuntivo "Provincia di Treviso" o "Treviso" per vini prodotti in tale Provincia
PROSECCO
Bianco Spumante
doc
GU n.87 15-4-2009
Province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza Glera min 85%; possono concorrere da soli o congiuntamente max 15% i vitigni Verdiso,Bianchetta trevigiana,Perera,Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve 11 180q/ha .. Deroghe per Spumanti anche in zone lontane (Piemonte) conformemente a normativa comunitaria, purché in essere da almeno 5 anni dal 2009. Uso in etichetta nome geografico aggiuntivo "Provincia di Treviso" o "Treviso" per vini prodotti in tale Provincia
RIVIERA DEL BRENTA

doc
Dm 21-6-04 GU n.154 del 3-7-2004
n.d. n.d. 0
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
SOAVE
bianco
doc
G.U. n.222 del 21/09/2002
Tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Garganega min 70%, Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay max 30%. Altri vitigni a bacca bianca non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona max 5% Soave 10,50%, altri 11%vol. Soave 150q/ha, Classico e Colli Scaligeri 140q/ha Nelle versioni “Soave”, “Soave classico”, “Soave spumante” (extra brut, brut, extra dry, dry). Il vino può essere accompagnato dal riferimento della sottozona “Colli Scaligeri” a condizione che provenga da detta zona di produzione e risponda ai requisiti prescritti dal presente disciplinare. I vini “Soave” devono essere immessi al consumo dopo il 1° dicembre dell’anno della vendemmia; il vino “Soave” Classico e i vini “Soave Colli Scaligeri" dopo il 1° febbraio.
VALDADIGE / ETSCHTALER

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n.d.
n.d. n.d. 0 Eventualmente accompagnata dalla sottozona TERRA DEI FORTI
VICENZA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0