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Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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6 febbraio, 2013
GU n.27 del 1-2-2013
Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo...

GU n.27 del 1-2-2013
Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo...

GU n.25 del 30-1-2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave»

20 dicembre, 2012
GU n. 289 del 12-12-2012
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale...

17 dicembre, 2012
GU n. 288 del 11-12-2012
Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»

GU n. 288 del 11-12-2012
Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena»...

GU n. 287 del 10-12-2012
Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara"

GU n. 287 del 10-12-2012
Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"...

GU n. 285 del 6-12-2012
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».

GU n. 280 del 30-11-2012
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell’Emilia"


Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo...
GU n.27 del 1-2-2013   (15:45:06   6 febbraio, 2013) inizio pagina

   DECRETO 11 gennaio 2013
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00704)


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Piave» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state
apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Piave»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP «Piave», che conferisce al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti dell'estratto
non riduttore minimo con proprio decreto;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre
2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto
non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata
«Piave», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del
disciplinare di produzione per le tipologie Manzoni bianco e
Verduzzo, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo
rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di
origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni
bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola
2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Piave», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai
prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo
seguente:
per la tipologia Manzoni bianco e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Verduzzo e' ridotto da 18,0 a 16,0 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari




Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo...
GU n.27 del 1-2-2013   (15:44:05   6 febbraio, 2013) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2013
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00703)


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lison Pramaggiore» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison Pramaggiore»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP «Lison Pramaggiore», che conferisce al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre
2012, nonche' le successive integrazioni, intesa ad ottenere la
riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a
denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», ai sensi
del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione
per le tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, per la
sola campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo
rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda e le successive integrazioni;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di
origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie
Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, limitatamente alla campagna
vitivinicola 2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lison Pramaggiore», cosi' come approvato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato,
limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente:
per la tipologia Bianco e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Sauvignon e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Chardonnay e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Verduzzo e' ridotto da 18,0 a 16,0 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari


Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave»
GU n.25 del 30-1-2013   (15:42:04   6 febbraio, 2013) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 gennaio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 16
dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame
delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica
dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e
del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e'
stato modificato sopra citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Soave» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state
apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Soave»;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
datata 21 settembre 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7
del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata «Soave», al fine di prevedere l'utilizzo dei vari
dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa, presentata a
questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6
del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, con particolare riguardo
alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Veneto dell'avviso di
presentazione della domanda in questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui
all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento
(CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Soave» in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP «Soave», cosi' come approvato con il citato decreto
ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in
questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo
tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007,
tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 7, comma 4, primo e secondo periodo, del disciplinare di
produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Soave», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo
stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa,
e' sostituito dal seguente testo: fino a 5 litri e' obbligatorio
l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca,
oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga e con tappo di
vetro.
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Soave», di
cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e
comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari



Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale...
GU n. 289 del 12-12-2012   (12:35:28   20 dicembre, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2012

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07
del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti
vitivinicoli. (12A12856)




IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis,
8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto, in particolare, l'allegato XV-bis del citato regolamento
1234/07 che stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento,
l'acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di
prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative
restrizioni e, in particolare, l'art. 12, concernente le disposizioni
amministrative relative all'arricchimento;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009 e successive modifiche recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano
il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo e, in particolare, l'art. 47, paragrafo 1, lettera j);
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, l'art. 9;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, recante disposizioni
nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio
e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione
della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei prodotti della vendemmia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2008;
Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa
comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere
applicabile il regime dell'arricchimento previsto dal citato
regolamento (CE) n. 1234/07;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espressa nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1


Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali
applicative delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato
XV-bis del regolamento (CE) n. 1234/07 per la campagna 2012/2013 e
seguenti, nonche' dal regolamento (CE) della Commissione n. 606/2009,
in materia di arricchimento di taluni prodotti vitivinicoli.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea - via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma;
«Regioni»: le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
«ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari -
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agro-alimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
«Ufficio periferico»: l'ufficio periferico del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, ove
e' posto lo stabilimento presso il quale vengono effettuate le
operazioni di arricchimento.




Art. 2


Autorizzazioni

1. le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti indicati dall'allegato XV-bis, sezione
A, paragrafo 1, del regolamento 1234/07, previo accertamento della
sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il
ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei
competenti organismi comunitari e nazionali.
2. I provvedimenti autorizzatori contengono:
il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire
l'arricchimento;
il riferimento all'entita' del titolo alcolometrico autorizzato,
nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le regioni stabiliscono, ai sensi dell'allegato XV-bis, sezione
B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le
eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del
titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.
4. Le regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della
partita (cuvee) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti,
individuando le zone e le varieta' di vite per le quali cio' sia
giustificato dal punto di vista tecnico.
5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga sono
inviati all'«Ufficio periferico», all'«ICQRF» ed al «Ministero» che
provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni
interessate.




Art. 3


Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le dichiarazioni all'«Ufficio periferico» previste nell'art. 4
del presente decreto possono essere effettuate solo successivamente
all'emanazione delle autorizzazioni delle regioni di cui all'art. 2,
tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e
posta elettronica certificata (PEC).
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono numerate
progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione
delle dichiarazioni di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al
comma 5 fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la
data e l'ora di ricezione presso l'«Ufficio periferico» mentre se
inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante
dalle ricevute, qualora l'ufficio medesimo non abbia comunicato al
mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo l'art. 5, coloro che hanno presentato all'«Ufficio
periferico» le dichiarazioni di cui al comma 1 ed intendano variare
uno o piu' elementi, presentano una nuova dichiarazione conformemente
ai termini ed alle modalita' indicate nel presente decreto. La nuova
dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono
richiamati il numero progressivo e la data di redazione.
5. Coloro che intendano variare solo la quantita' del prodotto che
sara' sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di
variazione, preventivamente all'effettuazione dell'operazione. La
comunicazione di variazione e' considerata un'integrazione della
dichiarazione originaria di cui sono richiamati il numero progressivo
e la data di redazione ed e' inoltrata all'«Ufficio periferico» con
le stesse modalita' indicate al comma 1.




Art. 4


Disposizioni amministrative relative all'arricchimento

1. Chiunque effettua operazioni di arricchimento presenta una
dichiarazione preventiva, redatta per iscritto su modello conforme a
quello di cui all'allegato I, che perviene all'«Ufficio periferico»
entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per
l'operazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, che puo' riferirsi ad una o
piu' operazioni, contiene:
a) le indicazioni elencate all'art. 12, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 606/2009;
b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di
arricchimento;
c) il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento
sara' annotata sul registro, ai sensi dell'art. 41 del regolamento
(CE) n. 436/2009;
d) la quantita' del prodotto vitivinicolo che sara' sottoposto ad
arricchimento;
e) la data di redazione;
f) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' obbligatoria per chiunque:
ottiene mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato
rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere
le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti
ai prodotti a monte del vino;
effettua operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo
di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche
mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche
dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in
stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non ne e' consentito l'impiego; tuttavia, in tal caso,
puo' essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5,
comma 1, della legge n. 82/2006, purche' quest'ultima contenga gli
stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;
effettua l'arricchimento della cuvee; tuttavia, qualora questa
operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in
stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non ne e' consentito l'impiego, puo' essere presentata
solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n.
82/2006, purche' quest'ultima contenga gli stessi elementi elencati
ai commi 1 e 2;
effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.
4. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
606/2009, chiunque, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3,
effettua operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino
sia mediante l'aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto
concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione
parziale, compresa l'osmosi inversa, puo', in alternativa a quanto
previsto al comma 1, presentare una o piu' dichiarazioni preventive
valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il
31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. La dichiarazione,
redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato
II, perviene all'«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo
giorno precedente quello in cui avra' luogo la prima operazione.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene:
a) le indicazioni elencate all'art. 12, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 606/2009, fatta eccezione per la data e l'ora di
inizio dell'operazione;
b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di
arricchimento;
c) il periodo di validita' della dichiarazione;
d) la data di redazione;
e) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.




Art. 5


Cause di forza maggiore

1. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
606/2009, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza
dell'impossibilita' di procedere all'operazione di arricchimento al
momento previsto per cause di forza maggiore:
e' subordinata alla comunicazione all'«Ufficio periferico», entro
il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'art. 47,
paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
concernente i fatti, stati e qualita' che configurano la sussistenza
di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il
completamento dell'operazione di arricchimento;
e' effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4.




Art. 6


Iscrizioni sui registri vitivinicoli

1. Sul registro degli arricchimenti, oltre alle indicazioni
previste dall'art. 41, paragrafo 2 ed in applicazione dell'art. 47,
paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 436/2009, devono
essere indicati:
il numero progressivo di registrazione dell'operazione;
il numero progressivo e la data di ricezione della dichiarazione
preventiva presentata all'Ufficio periferico;
il riferimento al numero progressivo del registro di carico e
scarico in cui viene iscritta l'operazione di scarico del
quantitativo del prodotto da arricchire e, se del caso, del mosto
concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato utilizzato,
nonche' quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto
arricchito sul relativo conto distinto;
il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del
prodotto da arricchire;
il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del mosto
concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato, qualora
utilizzati;
il montegradi ed il titolo alcolometrico volumico totale del
prodotto arricchito;
l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale e l'aumento o la
diminuzione di volume del prodotto arricchito, rispetto a quello da
arricchire, risultanti dall'operazione.
2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafi 6, del regolamento (CE) n.
606/2009, le iscrizioni sui registri sono effettuate prima
dell'operazione nei casi in cui la dichiarazione e' presentata con le
modalita' previste all'art. 4, comma 4.




Art. 7


Entrata in applicazione e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, dall'entrata
in vigore, a decorrere dalla campagna 2012/2013.
2. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo
per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
3. E' abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle
premesse.
Roma, 9 ottobre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n.
203





Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»
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   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2012

Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»,
relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco
spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.
(12A12824)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare e della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti
con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce», che conferisce al Ministero
la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con
proprio decreto;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del
valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», ai sensi del
richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per
le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola
campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla
citata domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», relativamente alle
tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente
alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», cosi' come approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa,
e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna
vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:
per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e'
ridotto da 6,0 a 5,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: Serino



Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena»...
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DECRETO 27 novembre 2012

Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di
origine controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle
tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e
spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.
(12A12823)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare e della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Modena» o «di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Modena» o «di Modena»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP «Modena» o «di Modena», che conferisce al Ministero la facolta'
di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del
valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata «Modena» o «di Modena», ai sensi del richiamato
art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie
Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, per
la sola campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla
citata domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle tipologie
Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante,
limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Modena» o «di Modena», cosi' come approvato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato,
limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente:
per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e'
ridotto da 5,5 a 5,0 g/l;
per le tipologie Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante e'
ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: Serino


Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara"
GU n. 287 del 10-12-2012   (12:52:01   17 dicembre, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2012

Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di
origine controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle
tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente
alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12788)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della
pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta
la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco di
Sorbara" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il
relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco di Sorbara";
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP "Lambrusco di Sorbara", che conferisce al Ministero la facolta'
di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di
Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del
valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata "Lambrusco di Sorbara", ai sensi del richiamato
art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie
Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna
vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla
citata domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle tipologie
Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla
campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'articolo 6 del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini "Lambrusco di Sorbara", cosi' come approvato con il D.M.
30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai
prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo
seguente:
- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e'
ridotto da 6,0 a 5,5 g/l;
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: Serino


Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"...
GU n. 287 del 10-12-2012   (12:51:26   17 dicembre, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2012

Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di
origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro",
relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco
spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.
(12A12787)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della
pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta
la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state
apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il
relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro";
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", che conferisce al
Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima
con proprio decreto;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di
Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del
valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", ai sensi
del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione
per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la
sola campagna vendemmiale 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012 ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla
citata domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente
alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante,
limitatamente alla campagna vendemmiale 2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'articolo 6 del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", cosi' come approvato
con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato,
limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente:
- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e' ridotto da
5,5 a 5,0 g/l;
- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato spumante e' ridotto da
6,0 g/l a 5,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: Serino


Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».
GU n. 285 del 6-12-2012   (12:49:13   17 dicembre, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia». (12A12664)



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio
Tutela Vini Reno per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia», nel rispetto
della procedura di cui all'art. 10, del citato D.M.16 dicembre 2010;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla
citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP
ed IGP, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella
riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16
dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica
Tipica «Castelfranco Emilia».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione, in regola con le
disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
predetta proposta.




Allegato

Art. 1.


Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e'
riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare per le seguenti tipologie:
Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente
fermentato;
con la specificazione di due dei seguenti vitigni: Trebbiano e
Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente
fermentato.

Art. 2.


Base ampelografica

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione
geografica tipica «Castelfranco Emilia» tipologia «Bianco» devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dal vitigno Montu' in percentuale non inferiore al 60%.
Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un
massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la
specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno:
«Castelfranco Emilia» Moscato: vitigni: Moscato bianco nella
misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca
provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione
Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
«Castelfranco Emilia» Trebbiano: vitigni: Trebbiano - varieta'
e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli
o congiuntamente - nella misura minima dell'85%. Possono concorrere
uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.

Art. 3.


Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei
mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con
l'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia,
Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano,
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata
Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di:
Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro,
Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Art. 4.


Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati, di
cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini e i mosti
parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco
Emilia» non deve essere superiore a tonnellate 29 per la tipologia
Bianco, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle
di seguito riportate:
Moscato: tonnellate 26
Trebbiano: tonnellate 29
Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti
parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco
Emilia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 9% vol. Nel caso di annate particolarmente
sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.


Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini e dei mosti parzialmente
fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia»,
l'elaborazione, la presa di spuma delle tipologie frizzante, cosi'
come definita all'art. 6 - comma 1 del Reg. CE n. 607/09 e successive
modificazioni e ricodificazioni, devono avvenire all'interno del
territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia
e' consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche
nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia-Romagna.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%. Qualora vengano superati detti
limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare
l'indicazione geografica tipica.

Art. 6.


Caratteristiche al consumo

I vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica
tipica «Castelfranco Emilia» all'atto dell'immissione al consumo
devono avere le seguenti caratteristiche:
«Castelfranco Emilia» Bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Castelfranco Emilia" Bianco Frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Bianco mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5
del titolo alcolometrico volumico totale;
acidita' totale minima: g/l 4,5;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia Moscato»
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Moscato frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Moscato mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: dolce, caratteristico, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10 %vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5
del titolo alcolometrico volumico totale;
acidita' totale minima: g/l 4,5;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Trebbiano
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: da secco a dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia» Trebbiano frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: da secco a dolce sapido armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Castelfranco Emilia Trebbiano» mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5
del titolo alcolometrico volumico totale;
acidita' totale minima: g/l 4,5;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con
la specificazione di due vitigni Trebbiano e Moscato e viceversa
anche frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono
presentare le caratteristiche sopra specificate, proprie dei
corrispondenti vitigni.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche
alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato»,
fatto salvo che per tale categoria il sapore e' limitato al «dolce» e
il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e
inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 7.


Designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini «Castelfranco
Emilia», anche nelle tipologie frizzante, il riferimento al nome di
due vitigni indicati all'art. 1 e' consentito, conformemente alle
vigenti norme comunitarie, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si puo' fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura
specializzata in ambito aziendale di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente
disciplinare;
il titolo alcolometrico naturale minimo delle uve ottenuto da
ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore al corrispondente
limite fissato dal presente disciplinare;
il titolo alcolometrico totale minimo del vino e del mosto
parzialmente fermentato ottenuto, all'atto dell'immissione al
consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i
due vitigni, al limite piu' elevato di essi.
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 8.


Confezionamento

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione
geografica tipica «Castelfranco Emilia» possono essere immessi al
consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione
geografica tipica «Castelfranco Emilia» qualora siano confezionati in
bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di
chiusura prevista dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti
e per il mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito l'uso del
tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura
del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm.

Art. 9.


Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta
Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche
climatiche della valle Padana. La speciale posizione della pianura,
posta ai piedi dell'Appennino, e' la causa di un regime
termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed
inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente
asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a
quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori
medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione termica
alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di
continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da
piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di
pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di
grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni e' di
925 mm che sono cosi' distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate
18%, autunno 33%. I terreni della media pianura di Bologna e di
Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con
pendenze piane con una composizione chimica dove l'elemento potassio
(K) prevale sul fosforo (P). I suoli dei terreni della media pianura
bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del
fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto
tendente all'argilloso.
Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un
vino di colore giallo paglierino, di buona acidita', con evidenti
note fruttate.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La civilta' del vino e' talmente compenetrata dalle vicende
storiche, di costume e culturale dell'ambiente la straordinaria
capacita' di mantenere i confini e l'identita' del territorio da dove
un vino ha avuto origine e fama. La media pianura delle province di
Bologna e di Modena, storicamente citta' rivali, Bologna per
l'appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo
ducato legato ai casa reale d'Asburgo Lorena. Chi appena piu' di un
secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il
fiume Panaro al ponte di Sant'Ambrogio trovava appunto il confine con
lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano
spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montu', trebbiano,
albana) con prevalenza del montu'.
Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare
l'antichissima tradizione del vino bianco della zona di «Castelfranco
Emilia» un tempo citta' fortificata bolognese passata nel 1929 al
territorio modenese. Compare subito anche il vitigno «montu'» che nel
1823 viene individuato dall'Acerbi con il sinonimo di «montonego»
come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono
state riportate nel «saggio di ampelografia universale» di Giuseppe
dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo «viticoltura»
scrive della presenza del vitigno «montu'» nella pianura tra Modena e
Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo
piu' ottenuto mescolando uve «montu'» assieme ad altre varieta' a
bacca bianca coltivate nella zona come il l'albana e il trebbiano.
Anche nel testo «uve da vino» di Norberto Marzotto di cita il
«montu'» coltivato con altre varieta' a bacca bianca quali: albana,
alionza, forcello, trebbiano e altre. L'incidenza dei fattori umani
e' riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti
aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del
disciplinare di produzione.
1. La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla
produzione di uve per i vini, ed i mosti parzialmente fermentati
«Castelfranco Emilia» devono avere una base ampelografica cosi'
composta: Bianco:
vitigni - montu', almeno il 60% della superficie vitata totale;
altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente
coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie
vitata totale.
Moscato: vitigni - moscato bianco nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo
del 15%.
Trebbiano: vitigni - trebbiano - varieta' e cloni idonei alla
coltivazione nella regione Emilia-Romagna - da soli o congiuntamente,
nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca
non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la
regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media
pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento
della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento
a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la
vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire
un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la
potenzialita' produttiva delle piante, permettere la captazione
dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita'
ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone
speronato e il G.D.C. con una densita' d'impianto di 1.500-2.800
ceppi/ettaro. I portainnesti piu' utilizzati sono Kober5BB,
Berlandieri x Riparia, 420A. 3. Le pratiche relative all'elaborazione
dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti
e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione
naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave.
Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico
della IGP «Castelfranco Emilia» e' riferita alla produzione di vini,
e mosti parzialmente fermentati bianchi, con o senza l'indicazione
del vitigno, anche nella tipologia frizzante.
Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini
presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne
permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata
all'ambiente geografico. Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del
vitigno «montu'» prodotte nella media pianura bolognese e nella media
pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di
colore giallo paglierino, di media struttura, di acidita' media, di
grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La
freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro
equilibrio gustativo.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
L'origine della denominazione «Castelfranco Emilia» e'
sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all'attivita' dello
stabilimento enologico «Vini vedova Bini» famosa per la produzione di
vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori. La
metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca
con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno «montu'».I consistenti
e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un
secolo di attivita', hanno reso il «Castelfranco Emilia» un vino
rappresentativo e qualificato dell'enologia emiliana al punto che per
la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati
dalle Borse merci di Bologna e di Modena. Il vino IGP «Castelfranco
Emilia» non e' adatto all'invecchiamento ma esprime il meglio delle
sue caratteristiche quando e' ancora giovane e ne e' consigliato il
consumo entro l'anno successivo alla produzione. L'introduzione
tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla
potenzialita' produttiva dei terreni hanno creato i presupposti
dell'omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del '900 sono
state costituite nel territorio tre cantine sociali per la
trasformazione del prodotto agricolo e molte imprese viticole si sono
attrezzate per la trasformazione, l'elaborazione e il confezionamento
per commercializzare direttamente il vino IGP «Castelfranco Emilia».

Art. 10.


Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via
Piave n. 24 - 00187 Roma - Tel. 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
- Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
Valoritalia S.r.l. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione,confezionamento),conformemente al citato
art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in GU n.
150 del 29 giugno 2012.



Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell’Emilia"
GU n. 280 del 30-11-2012   (12:46:54   17 dicembre, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia". (12A12563)


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela
Vini Emilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o
"dell'Emilia", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del
citato D.M.16 dicembre 2010;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla
citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella
riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16
dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica
Tipica "Emilia" o "dell'Emilia".
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione, in regola con le
disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
predetta proposta.




Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"EMILIA" O "DELL'EMILIA"

Art. 1.

Denominazione e vini

La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e'
riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare per le seguenti tipologie:
a) bianco, anche frizzante, spumante, passito e mosto di uve
parzialmente fermentato;
b) rosso, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto
di uve parzialmente fermentato;
c) rosato, anche frizzante, spumante e mosto di uve
parzialmente fermentato;
d) con la specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna:
- Ancellotta o Lancellotta, anche frizzante, spumante,
novello e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Barbera, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve
parzialmente fermentato;
- Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), anche
novello;
- Cabernet franc, anche novello;
- Cabernet sauvignon, anche novello;
- Fogarina, anche frizzante, spumante, novello, passito e
mosto di uve parzialmente fermentato;
- Fortana, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve
parzialmente fermentato;
- Lambrusco rosso frizzante, spumante, novello frizzante e
mosto di uve parzialmente fermentato;
- Lambrusco rosato frizzante e spumante;
- Lambrusco (vinificato in bianco), frizzante, spumante,
novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Malbo Gentile, anche frizzante, spumante, novello, passito
e mosto di uve parzialmente fermentato;
- Marzemino, anche frizzante, spumante, novello, passito e
mosto di uve parzialmente fermentato;
- Merlot anche novello;
- Pinot nero, anche frizzante e spumante;
- Pinot nero (vinificato in bianco), anche frizzante e
spumante;
- Sangiovese, anche novello;
e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna:
- Alionza, anche frizzante, spumante e mosto di uva
parzialmente fermentato;
- Chardonnay, anche frizzante, spumante e mosto di uva
parzialmente fermentato;
- Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica), anche
frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;
- Malvasia bianca, anche frizzante, spumante e mosto di uva
parzialmente fermentato;
- Montu', anche frizzante, spumante e mosto di uve
parzialmente fermentato;
- Moscato bianco, anche frizzante, spumante e mosto di uve
parzialmente fermentato;
- Pignoletto, anche frizzante, spumante e passito;
- Pinot bianco, anche frizzante e spumante;
- Pinot grigio, anche frizzante e spumante;
- Riesling italico, anche frizzante e spumante;
- Sauvignon, anche frizzante, spumante e passito;
- Spergola, anche frizzante, spumante e passito;
- Trebbiano, anche frizzante e spumante;
f) con specificazione di due vitigni o piu' vitigni di cui al
presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e spumante, ad
esclusione del vitigno Lambrusco.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna iscritti nel Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con D.M.
7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1
del presente disciplinare.
L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca nera indicati all'art. 1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei
vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la
specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco, e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai vitigni: Lambrusco
Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o
Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o
Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco a foglia
frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal peduncolo rosso -
sinonimo del Terrano;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei
vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all'art. 1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei
vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15% e, limitatamente all'IGT
"Emilia" o "dell'Emilia" con le specificazioni dei vitigni Chardonnay
e Pinot bianco, puo' concorrere, fino ad un massimo del 15%, il
vitigno Pinot nero.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei
mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con
l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" comprende
l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna,
Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del
fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica
tipica "Emilia" o "dell'Emilia" le uve destinate alla produzione dei
vini e mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 ad
esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati di cui
all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo e per la produzione dei vini e dei mosti di
uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 sono le seguenti:


Prod. Titolo alcol.
Massima vol. nat. min.

"Emilia" o "dell'Emilia" bianco 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" rosso 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" rosato 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza 26 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o
Lancellotta 26 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera 21 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet 21 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet Franc 21 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet Sauvignon 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay 23 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da
Malvasia di Candia aromatica) 24 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Merlot 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Montu' 29 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato 26 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto 26 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico 20 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese 21 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon 23 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola 23 t/ha 8,5% vol

"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano 29 t/ha 8,5% vol



Art. 5.

Norme per la vinificazione

La produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati
ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia",
l'elaborazione e la presa di spuma delle tipologie frizzante e
spumante, cosi' come definita all'art. 6 - comma 1 del Reg. CE n.
607/2009 e successive modificazioni, devono avvenire all'interno del
territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. E'
tuttavia consentito che tali operazioni, ivi compresa la presa di
spuma atta a conferire le caratteristiche finali alle tipologie
"frizzante" e "spumante", possano essere effettuate nell'ambito del
territorio delle province di Ravenna, Forli-Cesena, Mantova, Cremona.
E' consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento, da effettuarsi con
mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di
produzione di cui all'art. 3 o con mosto di uve concentrato e
rettificato, nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa
comunitaria e nazionale.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
ivi compresi i prodotti usati per l'arricchimento, la dolcificazione
e la presa di spuma, non deve essere superiore all'80% per tutti i
tipi di vino ed al 50% per i vini passiti, per i quali sono vietate
le operazioni di arricchimento e dolcificazione. Qualora vengano
superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad
utilizzare la indicazione geografica tipica.
L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e'
riservata ai relativi vini e mosti di uve parzialmente fermentati
quando almeno l'85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del
vino, siano ottenuti da prodotti appartenenti alla stessa indicazione
geografica, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la
dolcificazione e per la presa di spuma.
L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con
l'indicazione del vitigno, o dell'eventuale sinonimo, e' riservata ai
relativi vini e mosti da uve parzialmente fermentati quando almeno
l'85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano
ottenuti da uve provenienti da vigneti di cui all'art. 3 e
appartenenti al corrispondente vitigno elencato all'art. 2, ivi
compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e
per la presa di spuma.
Il coacervo delle partite di vino e di mosto di uve parzialmente
fermentato con l'indicazione del vitigno Lambrusco, compreso il
taglio del 15% e quello con i prodotti destinati alla dolcificazione
e alla presa di spuma, deve essere effettuato negli stabilimenti
ubicati all'interno dei territori di cui al precedente primo comma.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ed i mosti di uva parzialmente fermentati ad indicazione
geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" all'atto dell'immissione
al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
"Emilia" o "dell'Emilia" bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e/o fruttati
prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di
coltivazione;
sapore: da secco a dolce, sapido;
acidita' totale minima 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" bianco frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati
diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma
sostanzialmente freschi;
sapore: da secco a dolce, sapido;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" bianco spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e
fruttate;
sapore: sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" bianco passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato,
talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" bianco mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati
diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma
sostanzialmente freschi;
sapore: dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% massimo 6,3%
vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate piu' o meno mature che talora
si accompagnano a note floreali, piu' spesso di viola, e a note
speziate, a seconda della composizione varietale e dell'areale di
coltivazione;
sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidita';
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita';
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosso mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosato
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza,
sapido;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosato frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato, con varie intensita' e tonalita';
odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate
piu' decise;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza,
sapido;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" rosato spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, con note fruttate mature che talora si
accompagnano a note floreali;
sapore: secco, morbido di giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, con note fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta spumante
Spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, ampio con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta mosto di uve
parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, di buona finezza;
sapore: secco, morbido di giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, con note fruttate severe;
sapore: secco, di buona freschezza e acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera spumante
Spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, ampio con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Barbera mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet
sauvignon)
colore: rosso brillante;
odore: vinoso con sentori erbacei;
sapore: secco, morbido ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet
sauvignon) novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet franc
colore: rosso brillante;
odore: vinoso con sentori erbacei;
sapore: secco, morbido, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet franc novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet sauvignon
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso con sentori erbacei;
sapore: secco, morbido; ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet sauvignon novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina
colore: rosso rubino molto intenso;
odore: vinoso, con note fruttate mature;
sapore: secco, morbido di giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, con note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di buona sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina spumante
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino granato;
Odore: ampio, fragrante con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina passito
colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate o floreali;
sapore: secco, morbido di giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino brillante;
odore: delicato, fragrante;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Fortana mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso novello frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosato frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note
floreali e fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosato spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco)
frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco)
spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) novello
frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) mosto
di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, morbido di giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, di buona sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile spumante
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: fragrante, vinoso;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile passito
colore: rosso granata intenso;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, morbido di giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso con note fruttate;
sapore: secco, di buona sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino spumante
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso con evidenze fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
Acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino passito:
colore: rosso granata intenso;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
"Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino mosto di uve parzialmente
fermentato
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Merlot
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso con sentori erbacei;
sapore: secco, morbido; ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Merlot novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, fragrante, profumato;
sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;
sapore: secco, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: fragrante, profumato
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero vinificato in bianco
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, profumato;
sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;
sapore: secco, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fragrante, profumato;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso con retrogusto amarognolo;
sapore: secco, morbido; ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese novello
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza
colore giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore:sentori fruttati prevalenti;
sapore: secco, generoso, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore:di buona intensita' con sentori freschi e fruttati;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%;
acidita' totale minima: 3,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 13 g/l;
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Alionza mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay
colore giallo paglierino scarico;
odore: fruttato con spiccato sentore di mela;
sapore: secco, fine, elegante;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore giallo paglierino scarico;
odore: di buona intensita' con sentore fruttato;
sapore: secco, sapido, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l;
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia
aromatica)
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia
aromatica) frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia
aromatica) spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico, pieno;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia
aromatica) mosto di uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente
colore: giallo paglierino;
odore: evidenza di note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: morbido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino dorato;
odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;
sapore: da secco a dolce, morbido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia di Candia aromatica mosto di
uve parzialmente fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: evidenza di note floreali e fruttate fresche;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca passito:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Montu'
colore giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore:sentori fruttati prevalenti;
sapore: secco, generoso, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Montu' frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore:di buona intensita' con sentori freschi e fruttati;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Montu' spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino di varia intensita';
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Montu' mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo
6,3% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato
colore giallo paglierino dorato;
odore: evidenze di frutta;
sapore: fragrante, pieno, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore giallo paglierino dorato;
odore: di buona intensita' con sentori freschi e fruttati;
sapore: da secco a dolce, intenso, aromatico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino dorato;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Moscato mosto di uve parzialmente
fermentato
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: evidenza di note floreali e fruttate;
sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% massimo 6,3%
vol;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico, pieno;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 gr/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, profumato;
sapore: secco, asciutto, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;
sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fragrante, profumato;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio
colore: giallo dorato chiaro;
odore: profumo delicato, fragrante;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicatamente profumato con evidenze fruttate;
sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo dorato chiaro;
odore: fragrante, profumato;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, profumato con lievi evidenze aromatiche;
sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, profumato con evidenze aromatiche;
sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico spumante
spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino;
odore: fragrante, profumato;
sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon:
colore: giallo paglierino brillante;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, con sentori vegetali;
sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: fragrante, caratteristico con sentori vegetali;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Spergola passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta
leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui
almeno 12% vol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano
colore: giallo dorato brillante;
odore: delicato, con evidenze vegetali;
sapore: di corpo fresco, poco aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano frizzante
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo dorato brillante;
odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo dorato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura dei vini ad indicazione geografica tipica
"Emilia" o "dell'Emilia" e' consentito l'uso della menzione
tradizionale "vendemmia tardiva" nel rispetto della vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Nella designazione e presentazione dei vini "Emilia" o
"dell'Emilia", anche nelle tipologie frizzante e spumante, il
riferimento al nome di due o piu' vitigni indicati all'art. 1 e'
consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a
condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si intende fare riferimento;
- il quantitativo di uva o di vino del vitigno di minor presenza
non sia comunque inferiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura
specializzata, in ambito aziendale, di ciascuno dei vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato all'art. 4
del presente disciplinare;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i vitigni interessati, al limite
piu' elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute ed in
caratteri delle stesse dimensioni.
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61,
l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ed i mosti di uve parzialmente
fermentati a denominazione di origine protetta ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo, a
condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.

Art. 8.

Confezionamento

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione
geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" possono essere immessi al
consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione
geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" qualora siano confezionati
in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo
di chiusura previste dalla normativa vigente. Per le tipologie
frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito
l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di
copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica:
1) fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica relativa all'indicazione geografica tipica
"Emilia" o "dell'Emilia", interessa gran parte della regione
Emilia-Romagna ad eccezione dell'area sud-orientale, che lambisce il
Mare Adriatico. La zona delimitata, che, a partire dall'estremita'
ovest, interessa sei provincie, comprende paesaggi molto diversi,
ripartiti quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo
appenninico. Tale zona presenta caratteri di uniformita' negli
aspetti pedoclimatici vista la comune origine. la giacitura e
l'esposizione dei terreni. Il clima nelle sue varie espressioni ha
uniformato il passaggio e di conseguenza, le colture, tanto che i
vitigni che compongono la base ampelografica dei vini a Indicazione
Geografica Tipica "EMILIA" sono allevati e coltivati con tecniche
sostanzialmente omogenee in tutta la zona.
Al fine di uniformare in zone omogenee l'interazione tra vitigni
ed ambiente e' stata inserita nella zona di produzione il territorio
della provincia di Bologna posto alla destra del fiume Sillaro. Si
tratta di un territorio che si presenta con caratteristiche
pedoclimatiche simili all'attuale zona di produzione caratterizzata
da suoli molto profondi, di tessitura media, da scarsamente a
moderatamente calcarei nell'orizzonte lavorato e fortemente calcarei
negli orizzonti profondi, da neutri a debolmente alcalini, presentano
una buona disponibilita' di ossigeno, mostrano buone attitudini
produttive nei confronti delle principali colture agrarie
praticabili. La pianura, con un'altitudine tipicamente compresa tra i
2 ed i 70 m s.l.m., occupa un'area continua dal fiume Po alla costa
adriatica, e fino agli ampi fondovalli appenninici, dove si
raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e
nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono
principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di
pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della
pianura deltizia.
Il rilievo appenninico interessa un'area continua che si estende
dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di
pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella
zona sud est della regione esclusa dalla delineazione. Le quote
variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente
quote inferiori ai 600 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con
litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie,
conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi,
per la varieta' dei fattori orografici locali, e dei condizionamenti
dovuti ai processi morfogenetici, per la complessita' dell'assetto
geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la
diversita' del clima, della vegetazione, e dell'intervento umano.
A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla
tradizione viticola ed enologica, il vigneto e' presente a differenti
altitudini, a partire dalla pianura; l'area meno vitata risulta
quella dell'alto appennino, caratterizzato da climi eccessivamente
freddi. Il regime delle temperature dell'area e' caratterizzato da
un'elevata variabilita', passando dal temperato sub continentale
(piu' importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco.
In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con
valori medi annui intorno a 14-16°C.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le
piovosita' minime sono localizzati nell'area nord-orientale, nella
zona deltilizia del Po, dove si rende evidente anche l'influenza del
mare. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel
periodo estivo, attenuate dall'elevata umidita' relativa dell'aria e
dalle dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la
piovosita' aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico
prospiciente la pianura) ad oltre i 2.000 mm dell'alto appennino,
parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio
idroclimatico segue il medesimo andamento della piovosita' con valori
variabili da circa - 400 mm della pianura piu' interna fino a
raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori
altitudini.
2) fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere il vino "Emilia". Il vigneto emiliano vanta origini
antichissime, essendosi rinvenuti semi di uva risalenti al periodo
dell'eta' del ferro in diverse stazioni terramaricole presenti sul
territorio. I Lambruschi sono i vitigni piu' antichi della regione,
sicuramente di origine etrusca e in ogni caso geneticamente piu'
prossimi alla vite selvatica, dalla quale sono stati selezionati. Sul
territorio delimitato hanno impiantato viti i paleoliguri, gli
etruschi, i romani, influenzati anche dalla presenza di popolazioni
celtiche. Ai diversi influssi si deve la diffusione dell'arbustum
gallicum, forma maritata a tutori vivi, piu' alta e adatta ad
ambienti fertili di pianura, e la vinea characatae, forma
d'allevamento bassa, di origine greca, idonea per aree collinari.
Successivamente diversi autori romani, citano ed elogiano la
diffusione della viticoltura emiliana che prospera e da' buoni vini.
Lo sviluppo della viticoltura prosegue durante l'epoca medioevale
grazie all'operosita' dei villani e dei monaci-agresti della zona.
Pier de Crescenzi nel 1300, riporta una trentina di varieta' di viti
e vini, prodotti in Emilia, dalla pianura i monti, tra cui il
Trebbiano, il Pignoletto ("Pignuolo") e le lambrusche.
Interessante la testimonianza storica di come la viticoltura e i
relativi prodotti enologici si siano sviluppati fin dal XIV secolo
dalle terre piu' basse di pianura, alla piu' alta collina, come cita
il Pier de Crescenzi:" Ed e' d'un'altra spezie, la quale e' detta
duracla, la quale e' molto nera ed ha i granelli lunghi, e fa vino
molto nero e buono nelle terre umide e acquose, ma ne' monti e nei
luoghi secchi non si rallegra: e questa sopra tutte le altre spezie
e' eletta a Ferrara: ed e' un'altra spezie, la quale e' detta
gmaresta, e non e' molto nera ed ha il granello lungo, e perde anzi
la maturita' tutte le foglie, e in sapore e' agra e acetosa,
mezzanamente fruttifera, e fa grappoli rari e vino ottimo e ben
servabile. E questa uva non e' manicata ne' dagli uccelli, ne' da
cani, ne' dagli uomini volentieri: e di questa e' trovata molta nelle
parti de' monti di Bologna." La rinomanza dei vini emiliani si e' poi
diffusa attraverso i secoli, sia nella produzione di vini frizzanti,
che di vini fermi, rossi e bianchi e anche di vini liquorosi o
passiti, come emerge da diverse esposizioni internazionali di vini
(si citi ad esempio il Catalogo nazionale dell'esposizione italiana
del 1861), fino ad approdare ad una ufficializzazione con la nascita
delle denominazioni di origine. Nel 1925, Norberto Marzotto erige
un'interessante lista delle uve coltivate nelle diverse provincie
emiliane in cui figurano tutte le varieta' delle tipologie
specificate nell'art. 2, comprese alcune molto locali come Spergola,
Moscato, Fogarina e Termarina; non sono citate varieta'
internazionali, non considerate dall'autore, ma egualmente diffuse
sul territorio. All'inizio degli anni cinquanta la vitivinicoltura
della zona ritrova slancio e vitalita' economica grazie ai
consistenti e significativi risultati commerciali che hanno reso
possibile una larga diffusione dei vini IGT "Emilia" in particolare
quelli abbinati ai vitigni "Lambrusco", "Malvasia", "Pignoletto",
"Trebbiano". Nel 1967, nel territorio considerato, sono approvate tre
denominazioni d'origine controllata, che raggiungono la decina nel
decennio successivo, a conferma dell'elevata vocazionalita' vinicola
della zona. Il 18-11-1995 il decreto ministeriale approva la
costituzione dell'IGT "Emilia" o "Dell'Emilia" e altri IGT i cui
confini ricadono in parte o completamente all'interno della piu'
ampia indicazione "Emilia".
Il potenziale complessivo viticolo dell'area delimitata e'
elevato, essendo presenti nel 2000 (Istat) ben 32.427 ha di vite. La
produzione di vino IGT "Emilia" prodotta da questi vigneti e' negli
anni sempre stata importante. Nel 2009 (Osservatorio ISMEA-Mipaaf),
con una produzione di uva di 1,3 milioni di quintali, ottenuta da
circa 6.300 ettari, si e' affermata come la terza indicazione
geografica nazionale per importanza. Predominano i vini rossi sui
bianchi.
Il fattore umano si rivela essenziale per l'indicazione
geografica tipica, in riferimento:
- alla base ampelografica del vigneto: i vitigni sono quelli
tradizionalmente coltivati nella zona delimitata, di cui diversi
autoctoni dell'area emiliana e diffusi solo localmente;
- alle tecniche agronomiche adottate: le forme d'allevamento, i
sesti d'impianto sono quelle storicamente evolutesi nella zona, volte
a contenere le rese e ottenere le qualita' previste dal disciplinare;
l'ambiente pedoclimatico favorisce un naturale accrescimento della
vite, le imprese hanno optato per forme di allevamento a cordone
permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle
piante, di consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme,
esprimere la potenzialita' produttiva, permettere la captazione
dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita'
ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone
libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot, il sylvoz. La
densita' d'impianto varia dai 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di
pianura ai 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine
appenninico e del basso appennino associati a calanchi. I portinnesti
maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P.
- alle pratiche di elaborazione dei vini: tradizionalmente
consolidate in zona per la produzione di vini rossi e bianchi, fermi
o frizzanti per le tipologie consentite dal disciplinare, nonche' per
la produzione di vini passiti e novelli.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico:
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano,
dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto
evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente
geografico. In generale l'Emilia e' la patria dei vini frizzanti,
frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i
vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione, ma non
mancano vini rossi e bianchi fermi importanti, ottenuti per lo piu'
in ambito collinare.
In particolare, tra i vini rossi varietali si distinguono vini
tranquilli, equilibrati e fruttati come Cabernet (Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon), Merlot, Pinot nero e Sangiovese, da vini a
duplice attitudine, fermo e frizzante, come Malbo Gentile, Marzemino,
Ancellotta, Barbera, da quelli piu' tipicamente frizzanti, di giusta
acidita' e profumati, come i vini IGT "Emilia" Lambrusco, Fogarina e
Fortana.
Tutti i vini bianchi sono prodotti sia nelle versioni fermo o
frizzante, quest'ultima piu' diffusa, anche con varieta' aromatiche
come Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco. La tradizionale
presenza di bollicine dei vini frizzanti partecipa all'equilibrio
gustativo esaltando i profumi varietali. I vini bianchi, sia da
vitigni internazionali, come il Sauvignon o Chardonnay, che regionali
o locali, come il Pignoletto, il Montu' e la Spergola, manifestano
adeguati livelli di acidita', anche malica, che esaltano i profumi
varietali.
D'interesse la sapidita' e la struttura manifestata nelle aree
piu' vocate, soprattutto collinari, dove si possono ottenere vini
piu' strutturati e anche vini passiti, tradizionali della zona.
Nelle versioni novello dei vini IGT "Emilia", i sentori legati
alla macerazione carbonica delle uve, si legano ai caratteri
sensoriali del vitigno e all'ambiente di coltivazione. La produzione
di vini spumanti e' una diretta derivazione di quella dei vini
frizzanti che hanno diffuso la rifermentazione in grandi recipienti
chiusi a partire dal 1950. Secondo la legislazione in essere si
adottano le tecnologie dei vini spumanti e dei vini spumanti di
qualita' per le varieta' non aromatiche, mentre per quelle aromatiche
esiste una presenza di vini spumanti di qualita' del tipo aromatico
secondo le diverse tipologie zuccherine da secco a dolce.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La zona geografica delimitata e' un'area molto variabile, con
caratteristiche che hanno portato a diverse viticolture e
all'insediamento di diversi vitigni, specifici per ogni zona. Il
vigneto "Emilia" e' per circa il 60% localizzato in di pianura e il
38 % in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini
rispecchiano le due macrozone viticole dell'Emilia-Romagna, perche'
la pianura produce vini piu' freschi e beverini, mentre la collina ha
spesso vini piu' strutturati, eleganti e persistenti all'olfatto e al
gusto.
In generale le condizioni d'illuminazione e calore della zona
geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, permettono
alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le
sommatorie termiche piu' elevate si raggiungono in pianura con 2.400
gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine.
Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le
condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli
maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono
vini di elevato pregio. Piu' diffusa la viticoltura collinare nelle
province di Piacenza, Parma e Bologna. Ad altitudini piu' elevate,
dove il vigneto e' piu' marginale, con suoli poco profondi, soggetti
a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente
favorevole vitigni a ciclo breve. Nell'area di pianura trovano le
condizioni migliori varieta' a maggiore richiesta di calore, come i
lambruschi, piu' diffusi nella parte centrale della regione,
soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre l'area
di margine e di basso Appennino, dove si incontrano i primi rilievi
collinari e le prime vallate, trovano le condizioni ideale un ampio
gruppo di vitigni, da bianchi a rossi, sia per la produzione di vini
fermi che frizzanti, o anche passiti. Qui il carattere climatico
continentale e' attenuato da una maggiore ventosita' e
precipitazioni, e i versanti e relativi suoli, piu' eterogenei, sono
scelti in base al tipo di prodotto desiderato.
Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosita'
durante l'anno, mentre i fenomeni di siccita' estiva, sono mitigati
in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da
una migliore entita' e distribuzione delle piogge in collina,
rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite.
Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in
pianura, nei pressi di Ferrara, la presenza di suoli deltilizi e
della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare,
ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilita' idrica del
suolo e' contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo; in
questo ambiente e' tradizionalmente diffusa la varieta' Fortana.
In generale comunque, la presenza di elevate escursioni termiche
tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a
terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o
moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e
dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche
organolettiche tipiche dei vini.
La viticoltura ed i prodotti enologici variano anche da ovest ad
est, secondo la tradizione delle singole zone. L'area di pianura e'
quella che produce la maggiore quantita' di vino e comprende la zona
storica emiliana etrusca dei Lambruschi, una zona coltivata a
Trebbiano e un'area particolare della provincia di Ferrara, nei
pressi della costa, dove predomina la Fortana. Nei colli, procedendo
da ovest verso est, si incontra la tradizione viticola greco romana
dei colli di Piacenza, a cui sono legati i vitigni Barbera, Croatina,
e la tradizionale Malvasia di Candia aromatica che raggiunge l'area
delle colline di Parma e Reggio Emilia. Sui colli si diffondono molti
altri vitigni, internazionali o locali, tra cui si incontrano il
Sauvignon, la Spergola, il Montuni e il Pignoletto, quest'ultimo
molto diffuso nell'area di Bologna, unitamente ai rossi alla base dei
vini bordolesi Cabernet e Merlot. Ai confini est dell'area collinare
troviamo anche lo storico Sangiovese e l'Albana.
L'importanza della viticoltura di questa area viticola e'
ufficializzata dall'importante diffusione del vigneto all'interno
dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di
vino "Emilia" prodotto e commercializzato ogni anno nel mondo.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave n. 24 - 00187 ROMA
Telefono: 0039 0445 313088, Fax: 0039 0445 313080
e-mail: info@valoritalia.it, website: www.valoritalia.it
VALORITALIA S.r.l. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 Allegato 2) che
effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009,
per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in GU n.
150 del 29-6-2012. (Allegato 3).



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