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6 febbraio, 2013 |
GU n.27 del 1-2-2013 Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo... |
GU n.27 del 1-2-2013 Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo... |
GU n.25 del 30-1-2013 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» |
20 dicembre, 2012 |
GU n. 289 del 12-12-2012 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale... |
17 dicembre, 2012 |
GU n. 288 del 11-12-2012 Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» |
GU n. 288 del 11-12-2012 Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena»... |
GU n. 287 del 10-12-2012 Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara" |
GU n. 287 del 10-12-2012 Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"... |
GU n. 285 del 6-12-2012 Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia». |
GU n. 280 del 30-11-2012 Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell’Emilia" |
Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo...
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DECRETO 11 gennaio 2013 Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00704) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piave» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Piave»; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Piave», che conferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto; Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piave», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: per la tipologia Manzoni bianco e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; per la tipologia Verduzzo e' ridotto da 18,0 a 16,0 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a doc «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 gennaio 2013 Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00703) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lison Pramaggiore» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison Pramaggiore»; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Lison Pramaggiore», che conferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto; Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre 2012, nonche' le successive integrazioni, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda e le successive integrazioni; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lison Pramaggiore», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: per la tipologia Bianco e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; per la tipologia Sauvignon e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; per la tipologia Chardonnay e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; per la tipologia Verduzzo e' ridotto da 18,0 a 16,0 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 gennaio 2013 IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e' stato modificato sopra citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Soave» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Soave»; Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave datata 21 settembre 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Soave», al fine di prevedere l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Veneto dell'avviso di presentazione della domanda in questione; Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Soave» in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Soave», cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; Decreta: Art. 1 1. L'art. 7, comma 4, primo e secondo periodo, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Soave», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito dal seguente testo: fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga e con tappo di vetro. 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Soave», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 ottobre 2012 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli. (12A12856) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009; Visto, in particolare, l'allegato XV-bis del citato regolamento 1234/07 che stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e, in particolare, l'art. 12, concernente le disposizioni amministrative relative all'arricchimento; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 47, paragrafo 1, lettera j); Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, l'art. 9; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2008; Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'arricchimento previsto dal citato regolamento (CE) n. 1234/07; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 26 settembre 2012; Decreta: Art. 1 Norme generali 1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato XV-bis del regolamento (CE) n. 1234/07 per la campagna 2012/2013 e seguenti, nonche' dal regolamento (CE) della Commissione n. 606/2009, in materia di arricchimento di taluni prodotti vitivinicoli. 2. Ai sensi del presente decreto si intende per: «Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; «Regioni»: le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano; «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma; «Ufficio periferico»: l'ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, ove e' posto lo stabilimento presso il quale vengono effettuate le operazioni di arricchimento. Art. 2 Autorizzazioni 1. le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati dall'allegato XV-bis, sezione A, paragrafo 1, del regolamento 1234/07, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. 2. I provvedimenti autorizzatori contengono: il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento; il riferimento all'entita' del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. 3. Le regioni stabiliscono, ai sensi dell'allegato XV-bis, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento. 4. Le regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della partita (cuvee) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varieta' di vite per le quali cio' sia giustificato dal punto di vista tecnico. 5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga sono inviati all'«Ufficio periferico», all'«ICQRF» ed al «Ministero» che provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni interessate. Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni 1. Le dichiarazioni all'«Ufficio periferico» previste nell'art. 4 del presente decreto possono essere effettuate solo successivamente all'emanazione delle autorizzazioni delle regioni di cui all'art. 2, tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica certificata (PEC). 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono numerate progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola. 3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 5 fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'«Ufficio periferico» mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio. 4. Fatto salvo l'art. 5, coloro che hanno presentato all'«Ufficio periferico» le dichiarazioni di cui al comma 1 ed intendano variare uno o piu' elementi, presentano una nuova dichiarazione conformemente ai termini ed alle modalita' indicate nel presente decreto. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione. 5. Coloro che intendano variare solo la quantita' del prodotto che sara' sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione, preventivamente all'effettuazione dell'operazione. La comunicazione di variazione e' considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione ed e' inoltrata all'«Ufficio periferico» con le stesse modalita' indicate al comma 1. Art. 4 Disposizioni amministrative relative all'arricchimento 1. Chiunque effettua operazioni di arricchimento presenta una dichiarazione preventiva, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato I, che perviene all'«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l'operazione. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, che puo' riferirsi ad una o piu' operazioni, contiene: a) le indicazioni elencate all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 606/2009; b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento; c) il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro, ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 436/2009; d) la quantita' del prodotto vitivinicolo che sara' sottoposto ad arricchimento; e) la data di redazione; f) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' obbligatoria per chiunque: ottiene mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino; effettua operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne e' consentito l'impiego; tuttavia, in tal caso, puo' essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purche' quest'ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2; effettua l'arricchimento della cuvee; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne e' consentito l'impiego, puo' essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purche' quest'ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2; effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini. 4. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, chiunque, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, effettua operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino sia mediante l'aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, puo', in alternativa a quanto previsto al comma 1, presentare una o piu' dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. La dichiarazione, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato II, perviene all'«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui avra' luogo la prima operazione. 5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene: a) le indicazioni elencate all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, fatta eccezione per la data e l'ora di inizio dell'operazione; b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento; c) il periodo di validita' della dichiarazione; d) la data di redazione; e) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato. Art. 5 Cause di forza maggiore 1. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilita' di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore: e' subordinata alla comunicazione all'«Ufficio periferico», entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualita' che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento; e' effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4. Art. 6 Iscrizioni sui registri vitivinicoli 1. Sul registro degli arricchimenti, oltre alle indicazioni previste dall'art. 41, paragrafo 2 ed in applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 436/2009, devono essere indicati: il numero progressivo di registrazione dell'operazione; il numero progressivo e la data di ricezione della dichiarazione preventiva presentata all'Ufficio periferico; il riferimento al numero progressivo del registro di carico e scarico in cui viene iscritta l'operazione di scarico del quantitativo del prodotto da arricchire e, se del caso, del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato utilizzato, nonche' quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto arricchito sul relativo conto distinto; il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del prodotto da arricchire; il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato, qualora utilizzati; il montegradi ed il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto arricchito; l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale e l'aumento o la diminuzione di volume del prodotto arricchito, rispetto a quello da arricchire, risultanti dall'operazione. 2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafi 6, del regolamento (CE) n. 606/2009, le iscrizioni sui registri sono effettuate prima dell'operazione nei casi in cui la dichiarazione e' presentata con le modalita' previste all'art. 4, comma 4. Art. 7 Entrata in applicazione e abrogazioni 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, dall'entrata in vigore, a decorrere dalla campagna 2012/2013. 2. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. E' abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse. Roma, 9 ottobre 2012 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 203 |
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Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 27 novembre 2012 Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12824) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce»; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Lambrusco Salamino di Santa Croce», che conferisce al Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e' ridotto da 6,0 a 5,5 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2012 Il capo dipartimento: Serino |
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Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena»...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 27 novembre 2012 Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12823) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Modena» o «di Modena»; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Modena» o «di Modena», che conferisce al Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena», relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e' ridotto da 5,5 a 5,0 g/l; per le tipologie Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2012 Il capo dipartimento: Serino |
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Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara"
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 27 novembre 2012 Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12788) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco di Sorbara" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco di Sorbara"; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP "Lambrusco di Sorbara", che conferisce al Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'articolo 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco di Sorbara", cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: - per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e' ridotto da 6,0 a 5,5 g/l; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2012 Il capo dipartimento: Serino |
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Riduzione acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 27 novembre 2012 Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12787) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", che conferisce al Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vendemmiale 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'articolo 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: - per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e' ridotto da 5,5 a 5,0 g/l; - per le tipologie Lambrusco rosso e rosato spumante e' ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2012 Il capo dipartimento: Serino |
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia». (12A12664) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010: Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Reno per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10, del citato D.M.16 dicembre 2010; Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. Allegato Art. 1. Denominazione e vini L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie: Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato; Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato; Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato; con la specificazione di due dei seguenti vitigni: Trebbiano e Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato. Art. 2. Base ampelografica I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» tipologia «Bianco» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montu' in percentuale non inferiore al 60%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno: «Castelfranco Emilia» Moscato: vitigni: Moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. «Castelfranco Emilia» Trebbiano: vitigni: Trebbiano - varieta' e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli o congiuntamente - nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati, di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» non deve essere superiore a tonnellate 29 per la tipologia Bianco, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate: Moscato: tonnellate 26 Trebbiano: tonnellate 29 Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia», l'elaborazione, la presa di spuma delle tipologie frizzante, cosi' come definita all'art. 6 - comma 1 del Reg. CE n. 607/09 e successive modificazioni e ricodificazioni, devono avvenire all'interno del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia e' consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Emilia-Romagna. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Castelfranco Emilia» Bianco colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: da secco a dolce, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Castelfranco Emilia" Bianco Frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: da secco a dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia» Bianco mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale; acidita' totale minima: g/l 4,5; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia Moscato» colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole delicato caratteristico; sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia» Moscato frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole delicato caratteristico; sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia» Moscato mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato, caratteristico; sapore: dolce, caratteristico, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:10 %vol; titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale; acidita' totale minima: g/l 4,5; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia» Trebbiano colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole caratteristico; sapore: da secco a dolce armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia» Trebbiano frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole caratteristico; sapore: da secco a dolce sapido armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Castelfranco Emilia Trebbiano» mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:10%vol; titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1% vol e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale; acidita' totale minima: g/l 4,5; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. I vini a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione di due vitigni Trebbiano e Moscato e viceversa anche frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le caratteristiche sopra specificate, proprie dei corrispondenti vitigni. Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore e' limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale. Art. 7. Designazione e presentazione All'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nella designazione e presentazione dei vini «Castelfranco Emilia», anche nelle tipologie frizzante, il riferimento al nome di due vitigni indicati all'art. 1 e' consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si puo' fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata in ambito aziendale di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente disciplinare; il titolo alcolometrico naturale minimo delle uve ottenuto da ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore al corrispondente limite fissato dal presente disciplinare; il titolo alcolometrico totale minimo del vino e del mosto parzialmente fermentato ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni, al limite piu' elevato di essi. l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. Art. 8. Confezionamento I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm. Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame. La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della valle Padana. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e' la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni e' di 925 mm che sono cosi' distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%. I terreni della media pianura di Bologna e di Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l'elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P). I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all'argilloso. Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di buona acidita', con evidenti note fruttate. 2. Fattori umani rilevanti per il legame. La civilta' del vino e' talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell'ambiente la straordinaria capacita' di mantenere i confini e l'identita' del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama. La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente citta' rivali, Bologna per l'appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d'Asburgo Lorena. Chi appena piu' di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant'Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montu', trebbiano, albana) con prevalenza del montu'. Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l'antichissima tradizione del vino bianco della zona di «Castelfranco Emilia» un tempo citta' fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese. Compare subito anche il vitigno «montu'» che nel 1823 viene individuato dall'Acerbi con il sinonimo di «montonego» come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel «saggio di ampelografia universale» di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo «viticoltura» scrive della presenza del vitigno «montu'» nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo piu' ottenuto mescolando uve «montu'» assieme ad altre varieta' a bacca bianca coltivate nella zona come il l'albana e il trebbiano. Anche nel testo «uve da vino» di Norberto Marzotto di cita il «montu'» coltivato con altre varieta' a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre. L'incidenza dei fattori umani e' riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione. 1. La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla produzione di uve per i vini, ed i mosti parzialmente fermentati «Castelfranco Emilia» devono avere una base ampelografica cosi' composta: Bianco: vitigni - montu', almeno il 60% della superficie vitata totale; altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie vitata totale. Moscato: vitigni - moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. Trebbiano: vitigni - trebbiano - varieta' e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna - da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%. 2. Le forme di allevamento: l'ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densita' d'impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti piu' utilizzati sono Kober5BB, Berlandieri x Riparia, 420A. 3. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico della IGP «Castelfranco Emilia» e' riferita alla produzione di vini, e mosti parzialmente fermentati bianchi, con o senza l'indicazione del vitigno, anche nella tipologia frizzante. Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del vitigno «montu'» prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media struttura, di acidita' media, di grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). L'origine della denominazione «Castelfranco Emilia» e' sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all'attivita' dello stabilimento enologico «Vini vedova Bini» famosa per la produzione di vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori. La metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno «montu'».I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attivita', hanno reso il «Castelfranco Emilia» un vino rappresentativo e qualificato dell'enologia emiliana al punto che per la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati dalle Borse merci di Bologna e di Modena. Il vino IGP «Castelfranco Emilia» non e' adatto all'invecchiamento ma esprime il meglio delle sue caratteristiche quando e' ancora giovane e ne e' consigliato il consumo entro l'anno successivo alla produzione. L'introduzione tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla potenzialita' produttiva dei terreni hanno creato i presupposti dell'omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del '900 sono state costituite nel territorio tre cantine sociali per la trasformazione del prodotto agricolo e molte imprese viticole si sono attrezzate per la trasformazione, l'elaborazione e il confezionamento per commercializzare direttamente il vino IGP «Castelfranco Emilia». Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo Nome e Indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via Piave n. 24 - 00187 Roma - Tel. 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080 - Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it Valoritalia S.r.l. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,confezionamento),conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29 giugno 2012. |
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell’Emilia"
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia". (12A12563) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010: Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Emilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M.16 dicembre 2010; Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia". Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "EMILIA" O "DELL'EMILIA" Art. 1. Denominazione e vini La indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie: a) bianco, anche frizzante, spumante, passito e mosto di uve parzialmente fermentato; b) rosso, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato; c) rosato, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato; d) con la specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna: - Ancellotta o Lancellotta, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato; - Barbera, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato; - Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), anche novello; - Cabernet franc, anche novello; - Cabernet sauvignon, anche novello; - Fogarina, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato; - Fortana, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato; - Lambrusco rosso frizzante, spumante, novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato; - Lambrusco rosato frizzante e spumante; - Lambrusco (vinificato in bianco), frizzante, spumante, novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato; - Malbo Gentile, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato; - Marzemino, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato; - Merlot anche novello; - Pinot nero, anche frizzante e spumante; - Pinot nero (vinificato in bianco), anche frizzante e spumante; - Sangiovese, anche novello; e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna: - Alionza, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato; - Chardonnay, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato; - Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica), anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato; - Malvasia bianca, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato; - Montu', anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato; - Moscato bianco, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato; - Pignoletto, anche frizzante, spumante e passito; - Pinot bianco, anche frizzante e spumante; - Pinot grigio, anche frizzante e spumante; - Riesling italico, anche frizzante e spumante; - Sauvignon, anche frizzante, spumante e passito; - Spergola, anche frizzante, spumante e passito; - Trebbiano, anche frizzante e spumante; f) con specificazione di due vitigni o piu' vitigni di cui al presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e spumante, ad esclusione del vitigno Lambrusco. Art. 2. Base ampelografica I vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera indicati all'art. 1, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%. L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai vitigni: Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco a foglia frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal peduncolo rosso - sinonimo del Terrano; possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%. L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con la specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all'art. 1, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15% e, limitatamente all'IGT "Emilia" o "dell'Emilia" con le specificazioni dei vitigni Chardonnay e Pinot bianco, puo' concorrere, fino ad un massimo del 15%, il vitigno Pinot nero. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" le uve destinate alla produzione dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e per la produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati di cui all'art. 1 sono le seguenti: Prod. Titolo alcol. Massima vol. nat. min. "Emilia" o "dell'Emilia" bianco 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" rosso 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" rosato 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Alionza 26 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta 26 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Barbera 21 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet 21 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet Franc 21 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet Sauvignon 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay 23 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Fortana 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) 24 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Merlot 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Montu' 29 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Moscato 26 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto 26 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico 20 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese 21 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon 23 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Spergola 23 t/ha 8,5% vol "Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano 29 t/ha 8,5% vol Art. 5. Norme per la vinificazione La produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", l'elaborazione e la presa di spuma delle tipologie frizzante e spumante, cosi' come definita all'art. 6 - comma 1 del Reg. CE n. 607/2009 e successive modificazioni, devono avvenire all'interno del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare. E' tuttavia consentito che tali operazioni, ivi compresa la presa di spuma atta a conferire le caratteristiche finali alle tipologie "frizzante" e "spumante", possano essere effettuate nell'ambito del territorio delle province di Ravenna, Forli-Cesena, Mantova, Cremona. E' consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento, da effettuarsi con mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, ivi compresi i prodotti usati per l'arricchimento, la dolcificazione e la presa di spuma, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino ed al 50% per i vini passiti, per i quali sono vietate le operazioni di arricchimento e dolcificazione. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' riservata ai relativi vini e mosti di uve parzialmente fermentati quando almeno l'85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano ottenuti da prodotti appartenenti alla stessa indicazione geografica, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma. L'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" con l'indicazione del vitigno, o dell'eventuale sinonimo, e' riservata ai relativi vini e mosti da uve parzialmente fermentati quando almeno l'85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano ottenuti da uve provenienti da vigneti di cui all'art. 3 e appartenenti al corrispondente vitigno elencato all'art. 2, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma. Il coacervo delle partite di vino e di mosto di uve parzialmente fermentato con l'indicazione del vitigno Lambrusco, compreso il taglio del 15% e quello con i prodotti destinati alla dolcificazione e alla presa di spuma, deve essere effettuato negli stabilimenti ubicati all'interno dei territori di cui al precedente primo comma. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini ed i mosti di uva parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: "Emilia" o "dell'Emilia" bianco colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: di buona intensita', con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione; sapore: da secco a dolce, sapido; acidita' totale minima 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" bianco frizzante spuma: vivace, evanescente colore: giallo paglierino; odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi; sapore: da secco a dolce, sapido; acidita' totale minima: 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" bianco spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" bianco passito colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicatamente profumato; sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" bianco mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino; odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi; sapore: dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosso colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note fruttate piu' o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, piu' spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell'areale di coltivazione; sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidita'; acidita' totale minima: 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosso frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita'; acidita' totale minima: 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosso spumante spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino o granato di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosso novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; acidita' totale minima: 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosso passito colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicatamente profumato; sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosso mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosato colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con note fruttate prevalenti; sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido; acidita' totale minima: 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosato frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate piu' decise; sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido; acidita' totale minima: 3,5 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" rosato spumante spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, con note fruttate mature che talora si accompagnano a note floreali; sapore: secco, morbido di giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, con note fruttate fresche; sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta spumante Spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino o granato di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, ampio con note fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Ancellotta o Lancellotta mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Barbera colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, di buona finezza; sapore: secco, morbido di giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Barbera frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, con note fruttate severe; sapore: secco, di buona freschezza e acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Barbera spumante Spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino o granato di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, ampio con note fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Barbera novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Barbera mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon) colore: rosso brillante; odore: vinoso con sentori erbacei; sapore: secco, morbido ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon) novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet franc colore: rosso brillante; odore: vinoso con sentori erbacei; sapore: secco, morbido, ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet franc novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet sauvignon colore: rosso rubino carico; odore: vinoso con sentori erbacei; sapore: secco, morbido; ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Cabernet sauvignon novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina colore: rosso rubino molto intenso; odore: vinoso, con note fruttate mature; sapore: secco, morbido di giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino; odore: vinoso, con note fruttate; sapore: da secco a dolce, di buona sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina spumante Spuma: fine e persistente; Colore: rosso rubino granato; Odore: ampio, fragrante con note fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; Acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina passito colore: rosso intenso con riflessi granata; odore: delicatamente profumato; sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fogarina mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fortana colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note fruttate o floreali; sapore: secco, morbido di giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fortana frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note fruttate fresche; sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fortana spumante spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino brillante; odore: delicato, fragrante; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fortana novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Fortana mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino o granato di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali; sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino o granato di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosso novello frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosato frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco rosato spumante spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali; sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) novello frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Lambrusco (vinificato in bianco) mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso con note fruttate; sapore: secco, morbido di giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile frizzante spuma: vivace, evanescente colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso con note fruttate; sapore: secco, di buona sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile spumante spuma: fine, persistente; colore: rosso rubino intenso; odore: fragrante, vinoso; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile passito colore: rosso granata intenso; odore: delicatamente profumato; sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malbo Gentile mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso con note fruttate; sapore: secco, morbido di giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso con note fruttate; sapore: secco, di buona sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino spumante spuma: fine, persistente; colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso con evidenze fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; Acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino passito: colore: rosso granata intenso; odore: delicatamente profumato; sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l; "Emilia" o "dell'Emilia" Marzemino mosto di uve parzialmente fermentato colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita' titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Merlot colore: rosso rubino carico; odore: vinoso con sentori erbacei; sapore: secco, morbido; ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Merlot novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero: colore: rosso rubino chiaro; odore: delicato, fragrante, profumato; sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino chiaro; odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate; sapore: secco, di corpo fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino chiaro; odore: fragrante, profumato sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero vinificato in bianco colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, profumato; sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate; sapore: secco, di corpo fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot nero spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore: fragrante, profumato; sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso con retrogusto amarognolo; sapore: secco, morbido; ricco di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Sangiovese novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Alionza colore giallo paglierino piu' o meno intenso; odore:sentori fruttati prevalenti; sapore: secco, generoso, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Alionza frizzante spuma: vivace, evanescente colore giallo paglierino piu' o meno intenso; odore:di buona intensita' con sentori freschi e fruttati; sapore: secco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%; acidita' totale minima: 3,5 g/l. estratto non riduttore minimo: 13 g/l; "Emilia" o "dell'Emilia" Alionza spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Alionza mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: evidenza di note floreali e fruttate; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay colore giallo paglierino scarico; odore: fruttato con spiccato sentore di mela; sapore: secco, fine, elegante; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay frizzante spuma: vivace, evanescente; colore giallo paglierino scarico; odore: di buona intensita' con sentore fruttato; sapore: secco, sapido, elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l; "Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino scarico; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Chardonnay mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino scarico; odore: evidenza di note floreali e fruttate; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) colore: giallo paglierino dorato; odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale; sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino dorato; odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale; sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: fragrante, caratteristico, pieno; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente colore: giallo paglierino; odore: evidenza di note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca colore: giallo paglierino dorato; odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale; sapore: morbido, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino dorato; odore: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale; sapore: da secco a dolce, morbido, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: fragrante, caratteristico; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia di Candia aromatica mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino; odore: evidenza di note floreali e fruttate fresche; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Malvasia bianca passito: colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicatamente profumato; sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Montu' colore giallo paglierino piu' o meno intenso; odore:sentori fruttati prevalenti; sapore: secco, generoso, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Montu' frizzante spuma: vivace, evanescente; colore giallo paglierino piu' o meno intenso; odore:di buona intensita' con sentori freschi e fruttati; sapore: secco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Montu' spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino di varia intensita'; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Montu' mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: evidenza di note floreali e fruttate; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% vol massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Moscato colore giallo paglierino dorato; odore: evidenze di frutta; sapore: fragrante, pieno, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Moscato frizzante spuma: vivace, evanescente; colore giallo paglierino dorato; odore: di buona intensita' con sentori freschi e fruttati; sapore: da secco a dolce, intenso, aromatico, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Moscato spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino dorato; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Moscato mosto di uve parzialmente fermentato spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: evidenza di note floreali e fruttate; sapore: dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1% massimo 6,3% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: fragrante, caratteristico, pieno; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pignoletto passito colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicatamente profumato; sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 gr/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco: colore: giallo paglierino; odore: delicato, fragrante, profumato; sapore: secco, asciutto, di corpo fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate; sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot bianco spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore: fragrante, profumato; sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio colore: giallo dorato chiaro; odore: profumo delicato, fragrante; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo dorato chiaro; odore: delicatamente profumato con evidenze fruttate; sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Pinot grigio spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo dorato chiaro; odore: fragrante, profumato; sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, profumato con lievi evidenze aromatiche; sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino; odore: delicato, profumato con evidenze aromatiche; sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Riesling italico spumante spuma: fine e persistente colore: giallo paglierino; odore: fragrante, profumato; sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon: colore: giallo paglierino brillante; odore: fragrante, caratteristico; sapore: di corpo fresco, sapido, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, con sentori vegetali; sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino scarico; odore: fragrante, caratteristico; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Sauvignon passito colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicatamente profumato; sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Spergola colore: giallo paglierino; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Spergola frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo paglierino brillante; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l "Emilia" o "dell'Emilia" Spergola spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: fragrante, caratteristico con sentori vegetali; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Spergola passito colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicatamente profumato; sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano colore: giallo dorato brillante; odore: delicato, con evidenze vegetali; sapore: di corpo fresco, poco aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano frizzante spuma: vivace, evanescente; colore: giallo dorato brillante; odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate; sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. "Emilia" o "dell'Emilia" Trebbiano spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo dorato; odore: fragrante, caratteristico; sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. Art. 7. Designazione e presentazione All'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nell'etichettatura dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" e' consentito l'uso della menzione tradizionale "vendemmia tardiva" nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Nella designazione e presentazione dei vini "Emilia" o "dell'Emilia", anche nelle tipologie frizzante e spumante, il riferimento al nome di due o piu' vitigni indicati all'art. 1 e' consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si intende fare riferimento; - il quantitativo di uva o di vino del vitigno di minor presenza non sia comunque inferiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata, in ambito aziendale, di ciascuno dei vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato all'art. 4 del presente disciplinare; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi; - l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute ed in caratteri delle stesse dimensioni. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, l'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Art. 8. Confezionamento I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia" qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura previste dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito l'uso del tappo "a fungo", a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo "a fungo" non superi l'altezza di 7 cm. Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica: 1) fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica relativa all'indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia", interessa gran parte della regione Emilia-Romagna ad eccezione dell'area sud-orientale, che lambisce il Mare Adriatico. La zona delimitata, che, a partire dall'estremita' ovest, interessa sei provincie, comprende paesaggi molto diversi, ripartiti quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico. Tale zona presenta caratteri di uniformita' negli aspetti pedoclimatici vista la comune origine. la giacitura e l'esposizione dei terreni. Il clima nelle sue varie espressioni ha uniformato il passaggio e di conseguenza, le colture, tanto che i vitigni che compongono la base ampelografica dei vini a Indicazione Geografica Tipica "EMILIA" sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta la zona. Al fine di uniformare in zone omogenee l'interazione tra vitigni ed ambiente e' stata inserita nella zona di produzione il territorio della provincia di Bologna posto alla destra del fiume Sillaro. Si tratta di un territorio che si presenta con caratteristiche pedoclimatiche simili all'attuale zona di produzione caratterizzata da suoli molto profondi, di tessitura media, da scarsamente a moderatamente calcarei nell'orizzonte lavorato e fortemente calcarei negli orizzonti profondi, da neutri a debolmente alcalini, presentano una buona disponibilita' di ossigeno, mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture agrarie praticabili. La pianura, con un'altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 m s.l.m., occupa un'area continua dal fiume Po alla costa adriatica, e fino agli ampi fondovalli appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della pianura deltizia. Il rilievo appenninico interessa un'area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella zona sud est della regione esclusa dalla delineazione. Le quote variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 600 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varieta' dei fattori orografici locali, e dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la complessita' dell'assetto geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la diversita' del clima, della vegetazione, e dell'intervento umano. A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla tradizione viticola ed enologica, il vigneto e' presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l'area meno vitata risulta quella dell'alto appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi. Il regime delle temperature dell'area e' caratterizzato da un'elevata variabilita', passando dal temperato sub continentale (piu' importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco. In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14-16°C. Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le piovosita' minime sono localizzati nell'area nord-orientale, nella zona deltilizia del Po, dove si rende evidente anche l'influenza del mare. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall'elevata umidita' relativa dell'aria e dalle dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la piovosita' aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2.000 mm dell'alto appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idroclimatico segue il medesimo andamento della piovosita' con valori variabili da circa - 400 mm della pianura piu' interna fino a raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori altitudini. 2) fattori umani rilevanti per il legame Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Emilia". Il vigneto emiliano vanta origini antichissime, essendosi rinvenuti semi di uva risalenti al periodo dell'eta' del ferro in diverse stazioni terramaricole presenti sul territorio. I Lambruschi sono i vitigni piu' antichi della regione, sicuramente di origine etrusca e in ogni caso geneticamente piu' prossimi alla vite selvatica, dalla quale sono stati selezionati. Sul territorio delimitato hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani, influenzati anche dalla presenza di popolazioni celtiche. Ai diversi influssi si deve la diffusione dell'arbustum gallicum, forma maritata a tutori vivi, piu' alta e adatta ad ambienti fertili di pianura, e la vinea characatae, forma d'allevamento bassa, di origine greca, idonea per aree collinari. Successivamente diversi autori romani, citano ed elogiano la diffusione della viticoltura emiliana che prospera e da' buoni vini. Lo sviluppo della viticoltura prosegue durante l'epoca medioevale grazie all'operosita' dei villani e dei monaci-agresti della zona. Pier de Crescenzi nel 1300, riporta una trentina di varieta' di viti e vini, prodotti in Emilia, dalla pianura i monti, tra cui il Trebbiano, il Pignoletto ("Pignuolo") e le lambrusche. Interessante la testimonianza storica di come la viticoltura e i relativi prodotti enologici si siano sviluppati fin dal XIV secolo dalle terre piu' basse di pianura, alla piu' alta collina, come cita il Pier de Crescenzi:" Ed e' d'un'altra spezie, la quale e' detta duracla, la quale e' molto nera ed ha i granelli lunghi, e fa vino molto nero e buono nelle terre umide e acquose, ma ne' monti e nei luoghi secchi non si rallegra: e questa sopra tutte le altre spezie e' eletta a Ferrara: ed e' un'altra spezie, la quale e' detta gmaresta, e non e' molto nera ed ha il granello lungo, e perde anzi la maturita' tutte le foglie, e in sapore e' agra e acetosa, mezzanamente fruttifera, e fa grappoli rari e vino ottimo e ben servabile. E questa uva non e' manicata ne' dagli uccelli, ne' da cani, ne' dagli uomini volentieri: e di questa e' trovata molta nelle parti de' monti di Bologna." La rinomanza dei vini emiliani si e' poi diffusa attraverso i secoli, sia nella produzione di vini frizzanti, che di vini fermi, rossi e bianchi e anche di vini liquorosi o passiti, come emerge da diverse esposizioni internazionali di vini (si citi ad esempio il Catalogo nazionale dell'esposizione italiana del 1861), fino ad approdare ad una ufficializzazione con la nascita delle denominazioni di origine. Nel 1925, Norberto Marzotto erige un'interessante lista delle uve coltivate nelle diverse provincie emiliane in cui figurano tutte le varieta' delle tipologie specificate nell'art. 2, comprese alcune molto locali come Spergola, Moscato, Fogarina e Termarina; non sono citate varieta' internazionali, non considerate dall'autore, ma egualmente diffuse sul territorio. All'inizio degli anni cinquanta la vitivinicoltura della zona ritrova slancio e vitalita' economica grazie ai consistenti e significativi risultati commerciali che hanno reso possibile una larga diffusione dei vini IGT "Emilia" in particolare quelli abbinati ai vitigni "Lambrusco", "Malvasia", "Pignoletto", "Trebbiano". Nel 1967, nel territorio considerato, sono approvate tre denominazioni d'origine controllata, che raggiungono la decina nel decennio successivo, a conferma dell'elevata vocazionalita' vinicola della zona. Il 18-11-1995 il decreto ministeriale approva la costituzione dell'IGT "Emilia" o "Dell'Emilia" e altri IGT i cui confini ricadono in parte o completamente all'interno della piu' ampia indicazione "Emilia". Il potenziale complessivo viticolo dell'area delimitata e' elevato, essendo presenti nel 2000 (Istat) ben 32.427 ha di vite. La produzione di vino IGT "Emilia" prodotta da questi vigneti e' negli anni sempre stata importante. Nel 2009 (Osservatorio ISMEA-Mipaaf), con una produzione di uva di 1,3 milioni di quintali, ottenuta da circa 6.300 ettari, si e' affermata come la terza indicazione geografica nazionale per importanza. Predominano i vini rossi sui bianchi. Il fattore umano si rivela essenziale per l'indicazione geografica tipica, in riferimento: - alla base ampelografica del vigneto: i vitigni sono quelli tradizionalmente coltivati nella zona delimitata, di cui diversi autoctoni dell'area emiliana e diffusi solo localmente; - alle tecniche agronomiche adottate: le forme d'allevamento, i sesti d'impianto sono quelle storicamente evolutesi nella zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualita' previste dal disciplinare; l'ambiente pedoclimatico favorisce un naturale accrescimento della vite, le imprese hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialita' produttiva, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot, il sylvoz. La densita' d'impianto varia dai 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura ai 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi. I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P. - alle pratiche di elaborazione dei vini: tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini rossi e bianchi, fermi o frizzanti per le tipologie consentite dal disciplinare, nonche' per la produzione di vini passiti e novelli. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico: I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In generale l'Emilia e' la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione, ma non mancano vini rossi e bianchi fermi importanti, ottenuti per lo piu' in ambito collinare. In particolare, tra i vini rossi varietali si distinguono vini tranquilli, equilibrati e fruttati come Cabernet (Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Pinot nero e Sangiovese, da vini a duplice attitudine, fermo e frizzante, come Malbo Gentile, Marzemino, Ancellotta, Barbera, da quelli piu' tipicamente frizzanti, di giusta acidita' e profumati, come i vini IGT "Emilia" Lambrusco, Fogarina e Fortana. Tutti i vini bianchi sono prodotti sia nelle versioni fermo o frizzante, quest'ultima piu' diffusa, anche con varieta' aromatiche come Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco. La tradizionale presenza di bollicine dei vini frizzanti partecipa all'equilibrio gustativo esaltando i profumi varietali. I vini bianchi, sia da vitigni internazionali, come il Sauvignon o Chardonnay, che regionali o locali, come il Pignoletto, il Montu' e la Spergola, manifestano adeguati livelli di acidita', anche malica, che esaltano i profumi varietali. D'interesse la sapidita' e la struttura manifestata nelle aree piu' vocate, soprattutto collinari, dove si possono ottenere vini piu' strutturati e anche vini passiti, tradizionali della zona. Nelle versioni novello dei vini IGT "Emilia", i sentori legati alla macerazione carbonica delle uve, si legano ai caratteri sensoriali del vitigno e all'ambiente di coltivazione. La produzione di vini spumanti e' una diretta derivazione di quella dei vini frizzanti che hanno diffuso la rifermentazione in grandi recipienti chiusi a partire dal 1950. Secondo la legislazione in essere si adottano le tecnologie dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita' per le varieta' non aromatiche, mentre per quelle aromatiche esiste una presenza di vini spumanti di qualita' del tipo aromatico secondo le diverse tipologie zuccherine da secco a dolce. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La zona geografica delimitata e' un'area molto variabile, con caratteristiche che hanno portato a diverse viticolture e all'insediamento di diversi vitigni, specifici per ogni zona. Il vigneto "Emilia" e' per circa il 60% localizzato in di pianura e il 38 % in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini rispecchiano le due macrozone viticole dell'Emilia-Romagna, perche' la pianura produce vini piu' freschi e beverini, mentre la collina ha spesso vini piu' strutturati, eleganti e persistenti all'olfatto e al gusto. In generale le condizioni d'illuminazione e calore della zona geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, permettono alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le sommatorie termiche piu' elevate si raggiungono in pianura con 2.400 gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine. Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono vini di elevato pregio. Piu' diffusa la viticoltura collinare nelle province di Piacenza, Parma e Bologna. Ad altitudini piu' elevate, dove il vigneto e' piu' marginale, con suoli poco profondi, soggetti a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente favorevole vitigni a ciclo breve. Nell'area di pianura trovano le condizioni migliori varieta' a maggiore richiesta di calore, come i lambruschi, piu' diffusi nella parte centrale della regione, soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre l'area di margine e di basso Appennino, dove si incontrano i primi rilievi collinari e le prime vallate, trovano le condizioni ideale un ampio gruppo di vitigni, da bianchi a rossi, sia per la produzione di vini fermi che frizzanti, o anche passiti. Qui il carattere climatico continentale e' attenuato da una maggiore ventosita' e precipitazioni, e i versanti e relativi suoli, piu' eterogenei, sono scelti in base al tipo di prodotto desiderato. Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosita' durante l'anno, mentre i fenomeni di siccita' estiva, sono mitigati in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da una migliore entita' e distribuzione delle piogge in collina, rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite. Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei pressi di Ferrara, la presenza di suoli deltilizi e della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilita' idrica del suolo e' contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo; in questo ambiente e' tradizionalmente diffusa la varieta' Fortana. In generale comunque, la presenza di elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche organolettiche tipiche dei vini. La viticoltura ed i prodotti enologici variano anche da ovest ad est, secondo la tradizione delle singole zone. L'area di pianura e' quella che produce la maggiore quantita' di vino e comprende la zona storica emiliana etrusca dei Lambruschi, una zona coltivata a Trebbiano e un'area particolare della provincia di Ferrara, nei pressi della costa, dove predomina la Fortana. Nei colli, procedendo da ovest verso est, si incontra la tradizione viticola greco romana dei colli di Piacenza, a cui sono legati i vitigni Barbera, Croatina, e la tradizionale Malvasia di Candia aromatica che raggiunge l'area delle colline di Parma e Reggio Emilia. Sui colli si diffondono molti altri vitigni, internazionali o locali, tra cui si incontrano il Sauvignon, la Spergola, il Montuni e il Pignoletto, quest'ultimo molto diffuso nell'area di Bologna, unitamente ai rossi alla base dei vini bordolesi Cabernet e Merlot. Ai confini est dell'area collinare troviamo anche lo storico Sangiovese e l'Albana. L'importanza della viticoltura di questa area viticola e' ufficializzata dall'importante diffusione del vigneto all'interno dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di vino "Emilia" prodotto e commercializzato ogni anno nel mondo. Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo Nome e Indirizzo: VALORITALIA societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via Piave n. 24 - 00187 ROMA Telefono: 0039 0445 313088, Fax: 0039 0445 313080 e-mail: info@valoritalia.it, website: www.valoritalia.it VALORITALIA S.r.l. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29-6-2012. (Allegato 3). |