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[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito |
29 luglio, 2013 |
GU n.121 del 25-5-2013 OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi. |
GU n.65 del 18-3-2013 Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014 |
28 marzo, 2013 |
GU n.51 del 1-3-2013 Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela... |
GU n.54 del 5-3-2013 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» |
GU n.44 del 21-2-2013 Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela... |
GU n.45 del 22-2-2013 Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela... |
GU n.32 del 7-2-2013 Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela... |
GU n.30 del 5-2-2013 Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela... |
GU n.29 del 4-2-2013 Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale... |
6 febbraio, 2013 |
GU n.27 del 1-2-2013 Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a docg «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico... |
OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi.
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COMUNICATO OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi. (13A04465) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013) La Direzione generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare ha pubblicato il seguente invito: OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. L'invito e' stato pubblicato sul sito internet http://www.politicheagricole.gov.it Le proposte dovranno pervenire all'indirizzo sopra riportato entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2013. |
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Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014
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COMUNICATO Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014. (13A02279) (GU n.65 del 18-3-2013 ) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014. (13A02279) (GU n.65 del 18-3-2013) Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, si provvede a pubblicare le deliberazioni assunte dalla commissione tariffe del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai prezzi dei citati contrassegni cosi' come comunicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con nota prot. n. 12224 del 21 febbraio 2013. I prezzi, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014, sono i seguenti: a) euro 0,007897 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, carta colla; b) euro 0,008866 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, autoadesiva; c) euro 0,010067 per i contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, carta colla, piu' euro 2.891,21 per i costi fissi; d) euro 0,011015 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, autoadesiva, piu' euro 2.891,21 per i costi fissi; e) euro 0,011033 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, carta colla, piu' euro 4.762,72 per i costi fissi; f) euro 0,011981 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva, piu' 4.762,72 per i costi fissi. Il presente comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per informazione erga omnes. |
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Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 febbraio 2013 Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»). (13A01811) (GU n.51 del 1-3-2013) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, Via Francesco Crispi, n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer» e per l'IGT «Mitterberg»; Considerato che le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e l'IGT «Mitterberg» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Verificata la rappresentativita' del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige attraverso le dichiarazioni dell'Autorita' pubblica designata, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Bolzano, di cui alle note prott. nn. L/CP/cp/11.9/0003236 del 28/01/2013 e L/CP/cp/11.9/0004637 del 6/02/2013; Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 per le denominazioni «Alto Adige» e «Lago di Caldaro», nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Alto Adige e Lago di Caldaro; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, via Francesco Crispi, n. 15, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Art. 2 1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC Alto Adige e Lago di Caldaro, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Alto Adige e Lago di Caldaro. Art. 3 1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Alto Adige e Lago di Caldaro, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 13 febbraio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 febbraio 2013 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani». (13A01902) (GU n.54 del 5-3-2013) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010; Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e' stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010; Visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Contea di Sclafani"; Vista la domanda presentata tramite la Regione Siciliana dall'Organizzazione Produttori Consorzio Tutela Vini Contea di Sclafani, datata 3 agosto 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Contea di Sclafani", al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione "Sicilia" quale unita' geografica piu' ampia, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Siciliana dell'avviso di presentazione della domanda in questione; Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani" in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Contea di Sclafani" cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; Decreta: Art. 1 1. All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".». 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Contea di Sclafani", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
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DECRETO 6 febbraio 2013 Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Bianco di Custoza o Custoza. (13A01409) (GU n.44 del 21-2-2013 ) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 febbraio 2013 Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Bianco di Custoza o Custoza. (13A01409) (GU n.44 del 21-2-2013) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vino Custoza DOC con sede legale presso il Municipio di Sommacampagna (Verona), Piazza Carlo Alberto, n. 1 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC Bianco di Custoza; Considerato che la DOC Bianco di Custoza e' stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, e' una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Tutela Vino Custoza DOC costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero; Considerato in particolare che, secondo quanto previsto dallo statuto, le modalita' relative alla ripartizione dei voti dei consorziati saranno stabilite con un regolamento interno; Verificata la rappresentativita' del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC attraverso le dichiarazioni degli organismi di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. n. 10/Peschiera/2013/353 del 14 gennaio 2013 e Siquria Spa di cui alla nota prot. 6/2013 del 28 gennaio 2013; Considerato che il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 per la citata denominazione, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Bianco di Custoza; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC con sede legale presso il Municipio di Sommacampagna (Verona), Piazza Carlo Alberto, n. 1, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Art. 2 1. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC Bianco di Custoza, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Bianco di Custoza. Art. 3 1. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e' tenuto a rispettare la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile. 3. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che definisce le modalita' relative alla ripartizione dei voti dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Bianco di Custoza, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 febbraio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 febbraio 2013 Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano e Sovana. (13A01410) (GU n.45 del 22-2-2013) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana con sede legale in Pitigliano, via Ugolini, n. 83 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana; Considerato che le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero; Considerato in particolare che le modalita' di voto dei consorziati sono stabilite con regolamento interno, secondo quanto previsto dal suddetto statuto; Verificata la rappresentativita' del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. n. S29/2013/1492/T del 28 gennaio 2013; Considerato che il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano e Sovana; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana con sede legale in Pitigliano, via Ugolini, n. 83, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Art. 2 1. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Bianco di Pitigliano e Sovana. Art. 3 1. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che definisce le modalita' relative di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Bianco di Pitigliano e Sovana, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 febbraio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
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DECRETO 25 gennaio 2013 Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e alle DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso. (13A00894) (GU n.32 del 7-2-2013 ) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 gennaio 2013 Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e alle DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso. (13A00894) (GU n.32 del 7-2-2013) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valle di Pruviano, n. 4 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e per le DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso; Considerato che le DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e le DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Verificata la rappresentativita' del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo SIQURIA S.p.a., di cui alla nota prot. n. 2/2013 del 14 gennaio 2013; Considerato che il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e alle DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valle di Pruviano, n. 4, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Art. 2 1. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e per le DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni le Amarone della Valpolicella, Recioto della Valpolicella, Valpolicella e Valpolicella ripasso. Art. 3 1. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Amarone della Valpolicella, Recioto della Valpolicella, Valpolicella e Valpolicella ripasso, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
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DECRETO 17 gennaio 2013 Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. (13A00800) (GU n.30 del 5-2-2013 ) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 gennaio 2013 Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. (13A00800) (GU n.30 del 5-2-2013) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Crispi, n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa; Considerato che le DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Verificata la rappresentativita' del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia s.r.l., di cui alla nota prot. n. 3962/2012 del 18 dicembre 2012; Considerato che il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Crispi, n. 3, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Art. 2 1. Il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. Art. 3 1. Il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 17 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale...
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DECRETO 17 gennaio 2013 Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Montefalco Sagrantino e alla DOC Montefalco. (13A00813) (GU n.29 del 4-2-2013 ) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini Montefalco con sede legale in Montefalco (PG), Piazza del Comune, n. 16 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la DOC Montefalco; Considerato che la DOCG Montefalco Sagrantino e la DOC Montefalco sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Verificata la rappresentativita' del Consorzio Tutela Vini Montefalco attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., di cui alle note prott. n. 13316 del 16 ottobre 2012 e n. 17970 del 20 dicembre 2012; Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del D.Lgs. 61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D.Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Montefalco Sagrantino e alla DOC Montefalco; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco con sede legale in Montefalco (PG), Piazza del Comune, n. 16, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Art. 2 1. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la DOC Montefalco, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Montefalco Sagrantino e Montefalco. Art. 3 1. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Montefalco Sagrantino e Montefalco, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 17 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |
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Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a docg «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico...
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DECRETO 11 gennaio 2013 Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00705) IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2010, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Lison» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison»; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Lison», che conferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto; Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lison e Lison Classico, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013; Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Lison», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente: per la tipologia Lison e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; per la tipologia Lison Classico e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2013 Il direttore generale: Vaccari |