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Riconoscimento della d.o.c.g. dei vini «Roero» e del relativo disciplinare di produzione e revoca della d.o.c. dei vini «Roero»  - (fonte GU n.301 del 24-12-2004 28/12/2004)
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Roero» e del relativo disciplinare di produzione e revoca
della denominazione di origine controllata dei vini «Roero».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985
sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Roero» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Roero» gia' riconosciuta a denominazione di
origine controllata dei vini «Roero» con i decreti del Presidente
della Repubblica sopra richiamati;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Piemonte inerenti l'accertamento del «particolare pregio»;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in Canale
(Cuneo) in data 6 luglio 2004 a cui hanno partecipato rappresentanti
di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2004;
Visto l'avviso di «Errata corrige» sul sopra citato parere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 240 del
12 ottobre 2004;
Vista la nota della regione Piemonte n. 14045 del 14 ottobre 2004
con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la richiesta
presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e
Roero, tesa a rivendicare la Denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Roero» a partire dalla campagna vendemmiale 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Roero» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in
questione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta
formulata dal citato Comitato;
Decreta:


Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Roero»
riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1985 sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1989, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Roero» ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto il relativo disciplinare di produzione;
2. Le denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Roero» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2005.
3. La denominazione di origine controllata dei vini «Roero» deve
intendersi revocata a decorrere dalla campagna vendemmiale 2005,
fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Roero», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei
medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Roero»,
provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di
entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione, trovansi
gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in
altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso,
dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
«Roero» Rosso in tutte le tipologie:
di trentadue mesi per il prodotto giacente presso ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di trentadue mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di ci sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici;
«Roero» Bianco in tutte le tipologie:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di ci sopra;
di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di Commercio competente per territorio e che
sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata
fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di
produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto
ottenuto dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purche'
documentabili;

Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Roero» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2004.
Il direttore generale: Abate

PROPOSTA DI DISCIPLINARE di PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
vino rosso:
«Roero»;
«Roero» Riserva;
vino bianco:
«Roero» Arneis;
«Roero» Arneis spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione «Roero» senza altra specificazione e'
riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo da 95 a 98%;
Arneis da 2 a 5%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le
uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 3%.
La denominazione «Roero» Arneis e' riservata al vino bianco
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente
dal vitigno Arneis.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori
del «Roero» piu' idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al
presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il
territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d'Alba,
Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di:
Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene,
Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello
d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero,
Sommariva Perno.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'intersezione dei
confini fra le provincie di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e
di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra
Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in
territorio di Monta' d'Alba. Si immette quindi sulla strada
provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che
segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona
(strada statale n. 29).
La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte
sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del
rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca
quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale
verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc.
Perona, Cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto
che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San
Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.
Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la
carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli
(quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e
quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano
(quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del
Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la
strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero
(quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote
402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra
Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.
Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine
e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale
tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408
e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota
391).
Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta
a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e
percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a
est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di
Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini
comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba,
Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e
Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi
d'Alba-Guarene.
Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale
raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si
immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288,
quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del
Morrone per Ca' del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada
provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a
incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per
quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato
della fraz. Moisa.
Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale
della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in
prossimita' della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la
delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla
strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a
quota 244 e incontrare la strada provinciale
Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in
prossimita' di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a
incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto
percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per
fraz. S. Bernardofraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la
provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta
provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale
Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. via
Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per
breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di quota 253
per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in
prossimita' di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il
confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino
all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e
Canale.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle,
pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;
altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve, ma con l'esclusione del versante nord per il vino rosso a Docg
«Roero»;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il
Guyot tradizionale);
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a Docg «Roero» ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate
alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
{Roero} | 8 | 12,00 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 10 | 10,50 % vol

La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e i relativi
titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con
menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo devono
essere:

=====================================================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
{Roero} | 7,2 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 9 | 11,00 % vol

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e
«Roero» Arneis puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna»
purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se
l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro
ammessa e' pari:
al terzo anno:

=====================================================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
{Roero} | 4,3 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 5,4 | 11,00 % vol

al quarto anno:

=====================================================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
{Roero} | 5 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 6,3 | 11,00 % vol

al quinto anno:

=====================================================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
{Roero} | 5,8 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 7,2 | 11,00 % vol

al sesto anno:

=====================================================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
{Roero} | 6,5 | 12,50 %vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Ameis| 8,1 | 11,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese
maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non
superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata
agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data
d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per
consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro
inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento
obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni il
cui territorio e' in tutto o in parte compreso nella zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di
produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto,
Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero,
Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino,
Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai
fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e
garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di
cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei
territori delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione
che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli
organi preposti;
2) dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni, previa
attestazione degli organi competenti.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

=====================================================================
vini | resa uva/vino | produzione max di vino
=====================================================================
{Roero} | 70 % | 56 hl/ha
{Roero} Arneis | 70 % | 70 hl/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi la
percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre
detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi
compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti
dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
invecchiamento:

=====================================================================
| | di cui almeno in |
vini |durata mesi| legno mesi | decorrenza
=====================================================================
| | | 1° novembre
| | | dell'anno di
{Roero} | 20 | 6 | raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
| | | 1° novembre
| | | dell'anno di
{Roero} riserva| 32 | 6 | raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito
indicata:

=====================================================================
Vini | data
=====================================================================
|1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta
{Roero} |delle uve
---------------------------------------------------------------------
|1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta
{Roero} riserva|delle uve

6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura
massima del 15%, di vino rosso «Roero» piu' giovane a vino rosso
«Roero» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il
periodo di invecchiamento obbligatorio.
E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura
massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis piu' giovane a vino
bianco «Roero» Arneis piu' vecchio o viceversa.
7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero»
Arneis puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto
con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la
preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione dei vino «Roero» Arneis deve avvenire entro
la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente
disciplinare di produzione.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Roero» o «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato;
odore: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di
legno;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;
«Roero» con menzione «vigna»:
12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Roero» Arneis all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino;
odore: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;
sapore: elegante, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 %; «Roero»
Arneis con menzione «vigna»: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che
possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: elegante e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
4. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche,
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Roero» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis e'
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la
denominazione di origine controllata e garantita puo' essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini
«Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Docg «Roero»
per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di
capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a
37,5 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano
trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da
offendere il prestigio del vino.