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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini per il riconoscimento della docg «Oltrepò Pavese»...  - (fonte GU n.110 del 14-5-2007  22/05/2007)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini "Oltrepo' Pavese" metodo
classico.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Oltrepo'
Pavese" metodo classico;
Visti i risultati dell'accertamento del "particolare pregio"
avvenuto in data 5 dicembre 2006 sulla base delle norme fissate dal
Comitato nazionale sopra citato;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Casteggio (Pavia) il 22 febbraio 2007,
con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 19 aprile 2007, presente il
funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642
"Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.



PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "OLTREPO' PAVESE" METODO CLASSICO

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo'
Pavese" e' riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico
gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto
del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche,
che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Oltrepo' Pavese" metodo classico, "Oltrepo' Pavese" metodo
classico rose', "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero e
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero rose'.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Oltrepo' Pavese" metodo classico devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
"Oltrepo' Pavese" metodo classico e "Oltrepo' Pavese" metodo
classico rose':
Pinot nero: minimo 70%;
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepo'
Pavese" metodo classico Pinot nero rose':
Pinot nero: minimo 85%;
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o
disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Fanno parte dell'albo vigneti del vini a D.O.C.G. "Oltrepo'
Pavese" metodo classico i vigneti iscritti all'albo dei vigneti
D.O.C. "Oltrepo' Pavese" per le corrispondenti tipologie, purche' le
basi ampelografiche siano compatibili.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del
vino "Oltrepo' Pavese" metodo classico comprende la fascia
vitivinicola collinare dell'Oltrepo' Pavese per gli interi territori
dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto
Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana,
Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo
Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi,
Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino,
San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste,
Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni:
Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico,
Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza,
Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella,
Torricella Verzate.
Tale zona e cosi' delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di
delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale
Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia
verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina
Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine
provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del
Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa
Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i
comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora,
includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue
la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi
devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val
di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale
tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e
con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica
risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo
punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo
la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il
confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale
meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra
Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal
confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada
statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice
Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza
della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura.

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla
produzione dei vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico
devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche
di qualita'.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli
infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato
esclusivamente con materiale vivaistico certificato.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o
calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo
comunque i fondo valle e i terreni di pianura.
4.2. Densita' di impianto.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore
del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densita'
dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000.
4.3. Sesti d'impianto e forme di allevamento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e
i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e,
comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare
le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo
alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcool. volumico
Tipologie |Prod. max t./ha| naturale minimo
=====================================================================
{Oltrepo' Pavese} metodo | |
classico.... | 10 | 9,5% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Oltrepo' Pavese} metodo | |
classico Rose'.... | 10 | 9,5% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Oltrepo' Pavese} metodo | |
classico Pinot nero | 10 | 9,5% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Oltrepo' Pavese} metodo | |
classico Pinot nero | |
rose'.... | 10 | 9,5% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere
riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico
per tutta la partita.
La regione Lombardia sentito il Consorzio di tutela, annualmente,
con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, puo' fissare una produzione massima per ettaro
inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.
Norme di vinificazione e di elaborazione

5.1. Zona di vinificazione ed elaborazione.
Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la
produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai
fini della produzione di vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico, nonche' le operazioni
di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette
operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della
provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella
del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione,
cioe' non atte al consumo diretto, purche' tappate con tappo a corona
recante il nome della denominazione possono essere cedute
nell'interno della sola zona definita al presente comma.
5.2. Resa uva/vino.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

=====================================================================
Tipologie |Resa uva/vino
=====================================================================
{Oltrepo' Pavese} metodo classico.... | 60%
{Oltrepo' Pavese} metodo classico rose'.... | 65%
{Oltrepo' Pavese} metodo classico Pinot nero.... | 60%
{Oltrepo' Pavese} metodo classico Pinot nero rose'.... | 65%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non
oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per
tutta la partita.
5.3. Scelta vendemmiale.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della
denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese"
metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta
vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata
"Oltrepo' Pavese" tipologia Pinot nero, nonche' e' consentito con la
scelta di cantina passare dal vino base della D.O.C.G. "Oltrepo'
Pavese" metodo classico alla D.O.C. "Oltrepo' Pavese" Pinot nero
(vinificato in bianco e rosato), purche' siano rispettate tutte le
condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
5.4. Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.5. Modalita' di elaborazione.
Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire
agli spumanti "Oltrepo' Pavese" metodo classico le loro rispettive
caratteristiche in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la
tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia.
5.6. Permanenza sulle fecce.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Oltrepo' Pavese" metodo classico deve subire prima dell'immissione
al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici
mesi; per il millesimato il periodo minimo e' di ventiquattro mesi.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque
non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Oltrepo' Pavese" metodo classico, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Oltrepo' Pavese" metodo classico:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino con riflessi piu' o meno aranciati;
- profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia,
gentile, ampio e persistente;
- sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico rose':
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile;
- sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero rose':
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, di buona struttura e fresco;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Il vino a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico rose' puo'
essere immesso al consumo anche con la tipologia "Cremant", qualora
in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa
vigente.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i
limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore
minimo.

Art. 7.
Designazione e presentazione

7.1. Qualificazione.
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore",
"vecchio" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.2. Menzioni facoltative.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Oltrepo' Pavese" metodo classico vinificato in rosato, anche nella
tipologia Cremant, e' ammessa esclusivamente la designazione rose'.
7.3. Residuo zuccherino.
L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a D.O.C.G.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico, nei limiti stabiliti della
normativa comunitaria e nazionale, e' obbligatoria fino alla
caratteristica di sapore demisec. E' vietato l'utilizzo della
tipologia dolce.
7.4. Caratteri e posizioni in etichetta.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
La specificazione tradizionale "Denominazione di origine
controllata e garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la
denominazione "Oltrepo' Pavese", senza interposizione di altre
menzioni facoltative o obbligatorie.
Per identificare il vino a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo
classico e' vietato utilizzare il termine "Vino Spumante". In
sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla
comunitaria V.S.Q.P.R.D.
7.5. Annata.
Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione e'
facoltativa per i vini D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese " metodo classico.
Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si
puo' utilizzare la dicitura "Millesimato".

Art. 8.
Confezionamento

8.1. Recipienti e tappatura.
Per la tappatura e' obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con
il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con
la dicitura "Oltrepo' Pavese" metodo classico.
Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 e'
consentita la chiusura con tappo a vite.