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Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento docg Recioto di Gambellara  - (fonte GU n. 134 del 10-6-2008 26/07/2008)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e alla
proposta del relativo disciplinare di produzione.
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza
del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa richiedere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» e del relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la
predetta istanza, tenutasi in data 28 febbraio 2008 presso la sala
consiliare del comune di Gambellara, con la partecipazione di enti,
organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;
Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il
funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come
specificato nel testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.



Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI GAMBELLARA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:
«Recioto di Gambellara» classico;
«Recioto di Gambellara» spumante.
Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti,
in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.
I vigneti gia' iscritti al relativo albo alla data
dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla
produzione dei vini Gambellara.
Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di
denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite
nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione
procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara;
prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada
comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada
provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.
Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Recioto di Gambellara» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a
pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di
testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e
continui.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare e allevati a pergola veronese e' fatto obbligo la
tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura
della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme
ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per
ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i
vini di cui alla denominazione di origine controllata «Gambellara»
Classico, pari a 12,5 tonn., il quantitativo massimo di uva da
mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver
operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima ad ettaro
di 12.5 tonn/ha, possono essere destinate alla produzione del vino
denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, se ne
hanno le caratteristiche.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate all'appassimento devono avere un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara»,
dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.
Art. 5.

Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3 lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Gambellara».
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che l'operazione di appassimento e
vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche
se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonche' nei
comuni limitrofi.
L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio
di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a
riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la
resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo,
per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» Spumante, non deve essere superiore al 50% comprensivi
dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
regione Veneto.
Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata
e garantita, all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Recioto di Gambellara» Classico:
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso con
eventuali sfumature ambrate;
odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali
sfumature di vaniglia;
sapore: caratteristico, armonico, tipico, amabile o dolce,
con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione,
con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di
cui almeno 11,30% in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Recioto di Gambellara» Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, profumo di fruttato;
sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato,
tipico, con eventuali sfumature di vaniglia,;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui
almeno 11,00% in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto minimo non riduttore dei
vini di cui al presente disciplinare.
Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico e'
obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve; esso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
superiore, scelto, selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione
e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
di Gambellara» Classico deve essere confezionato in bottiglie di
vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca,
e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali
produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate puo' essere
consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9,
12 e 18.