QUERY LEGGI - ULTIMI ARTICOLI - GESTIONE AMMINISTRATORE - lunedě 25 novembre 2024, ore 08:34
Query dB Leggi vitivinicole 2008
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione do e igt dei vini per riconoscimento docg Cesanese del Piglio o Piglio  - (fonte GU n. 135 del 11-6-2008 26/07/2008)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
164

Esaminata la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre
2007, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio»;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno
29 aprile 2008 a Frosinone dalla Commissione all'uopo designata per
l'accertamento del «particolare pregio» del vino «Cesanese del
Piglio»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 29 aprile 2008, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Ha espresso

nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della
regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai
fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CESANESE DEL PIGLIO» O «PIGLIO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio» o «Piglio» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le tipologie:
«Cesanese del Piglio» o «Piglio»
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore.
Art. 2.

Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese
comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione»
per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio»
o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il
territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di
Acuto, Anagni e Paliano.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine
comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone,
in localita' la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest
il confine provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena,
la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud
fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino
all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione
nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7;
in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine
provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a
incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi,
verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine
provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue
verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte,
segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il
confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende
verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in
prossimita' dal km 57,700 sino a incontrare il confine tra le
province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al
ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando
l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue
quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est
sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano
per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue
quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100
metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la
strada per Anagni all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo
quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue
verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n.
6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord,
per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la localita'
Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimita' della quota 325,
prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni,
costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le
Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla
strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso
nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la
quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada gia' seguita
all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e
segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che
costeggia la localita' Vignola e passa per la quota 396 fino a
congiungersi al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni,
percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in
direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in
direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara,
le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341,
371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul
Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto
fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in
prossimita' del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a
incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita'
del km 36,500.
Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a
incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano
di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale
raggiungendo la localita' la Morra Rossa chiudendo cosi' la
delimitazione.
Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E'
vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn/ettaro | minimo
=====================================================================
Cesanese del Piglio o | |
{Piglio}..... | 11,00 | 12,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio o | |
{Piglio} Superiore....| 9,00 | 12,50% vol


A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
sola area dei Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone,
Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
E' comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento, limitatamente al vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio», con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione
«Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione
delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile,
Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da
vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve
della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni
consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le
seguenti:

=====================================================================
| |Produzione massima di vino
Tipologia |Resa uva/vino| hl/ha
=====================================================================
Cesanese del Piglio..... | 65% | 71,50
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio | |
Superiore.... | 65% | 58,50


Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
Per il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» l'immissione al
consumo e' consentita non prima del 1° febbraio dell'anno successivo
alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio» Superiore
l'immissione al consumo e' consentita non prima del 1° luglio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
I vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» possono essere sottoposti
ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di
affinamento in bottiglia.
Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico del vitigno di base;
sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
La tipologia «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a venti
mesi, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% vol., puo' fregiarsi
della menzione aggiuntiva «Riserva».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' alle
normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve
figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5
1 per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» tipologia «Superiore» e per quello
atto a fregiarsi della menzione «Riserva» e' obbligatorio il tappo di
sughero raso bocca.