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Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  - (fonte GU n. 158 del 8-7-2008 26/07/2008)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2008
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata del vino «Barbera del
Monferrato» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data
28 marzo 2007, su istanza del Consorzio di Tutela Vini d'Asti e del
Monferrato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato
Superiore», gia' tipologia della denominazione di origine controllata
«Barbera del Monferrato»;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del
6 marzo 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del
Monferrato Superiore» ed all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata del vino «Barbera del
Monferrato Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 1970, e' riconosciuta come denominazione di
origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» ed
e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera
del Monferrato Superiore» e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.
3. La tipologia «Barbera del Monferrato» superiore facente parte
della denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato»
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 deve
intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.



Art. 2.
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Barbera del Monferrato Superiore» proveniente da vigneti
non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica
conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione,
sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale
27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome
25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Barbera
del Monferrato Superiore» DOCG;
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.



Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Barbera
del Monferrato superiore», ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di
entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in
fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte
produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al
controllo sulla produzione della DOCG in questione, ai sensi della
specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data
di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di
prodotto giacenti presso le stesse.



Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Barbera del Monferrato Superiore» e' tenuto a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.



Art. 5.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del
Monferrato Superiore», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale
28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti



Allegato A

----> Vedere immagini da pag. 23 a pag. 27 <----