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Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d’Asti»  - (fonte GU n. 169 del 21-7-2008 26/07/2008)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2008
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
«Barbera d'Asti».
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare
qualita' e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte in data 28 marzo
2007, su istanza del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato,
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita «Barbera d'Asti» per i vini gia' riconosciuti
a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» con decreto
del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970;
Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per
l'accertamento del particolare pregio dei vini sopra indicati;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta
del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera
d'Asti» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione,
in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita «Barbera d'Asti» gia' riconosciuta a denominazione di
origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica
9 gennaio 1970.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Barbera d'Asti».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera
d'Asti», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore
dalla vendemmia 2008.
4. La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti»,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
1970, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore
del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.



Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di origine controllata «Barbera d'Asti» aventi base ampelografica
rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di
produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti».



Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Barbera
d'Asti», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel
disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla
vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la d.o.c., a condizione che le Ditte produttrici interessate
comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione
della DOCG in questione, ai sensi della specifica vigente normativa,
entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore
dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso
le stesse.



Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Barbera d'Asti» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.



Art. 5.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti»
di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2008
Il direttore generale: Deserti



Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 33 <----