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Modificazione dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini della doc «Colli Lanuvini»  - (fonte GU n.31 del 7-2-2006 09/02/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2006
Modificazione dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini
della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela
vini d.o.c. Colli Lanuvini», riconosciuto con decreto ministeriale 28
dicembre 2004, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Lanuvini» per quanto concerne specificatamente la
deroga che consente la vinificazione fuori della zona di produzione
dei vini di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla «Regione
Lazio - Assessorato all'agricoltura - Dipartimento economico ed
occupazionale - Direzione generale agricoltura»;
Visti il parere favorevole espresso, al riguardo, dal «Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» e la
proposta di modifica in questione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005;
Considerato che non sono pervenuti, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto, pertanto, necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Lanuvini» e all'approvazione della
medesima in conformita' al parere espresso e alla proposta di
modifica formulati dal suddetto comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Lanuvini», riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche,
e' modificato come nel testo appresso riportato.
«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia facolta' del "Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione e la tutela
delle denominazioni origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini", consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle
operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro
mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano
conduttrici di vigneti iscritti all'Albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e dimostrino la
preesistenza, nella cantina, di almeno due anni dalla data di entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini", un titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Colli Lanuvini"
superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo minimo dell'11,5% vol. e devono essere oggetto di
denuncia separata.».
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2006-2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2006
Il direttore generale: La Torre