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AMMINISTRATORE - sabato 21 dicembre 2024, ore 17:47 Query dB Leggi vitivinicole 2006 |
Modificazione dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini della doc «Colli Lanuvini» - (fonte GU n.31 del 7-2-2006 09/02/2006) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 gennaio 2006 Modificazione dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini». IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vini d.o.c. Colli Lanuvini», riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre 2004, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» per quanto concerne specificatamente la deroga che consente la vinificazione fuori della zona di produzione dei vini di che trattasi; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla «Regione Lazio - Assessorato all'agricoltura - Dipartimento economico ed occupazionale - Direzione generale agricoltura»; Visti il parere favorevole espresso, al riguardo, dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» e la proposta di modifica in questione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005; Considerato che non sono pervenuti, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto, pertanto, necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e all'approvazione della medesima in conformita' al parere espresso e alla proposta di modifica formulati dal suddetto comitato; Decreta: Articolo unico L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, e' modificato come nel testo appresso riportato. «Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. E' tuttavia facolta' del "Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e dimostrino la preesistenza, nella cantina, di almeno due anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini", un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le uve destinate alla produzione della tipologia "Colli Lanuvini" superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11,5% vol. e devono essere oggetto di denuncia separata.». Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2006-2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2006 Il direttore generale: La Torre |