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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  - (fonte GU n.42 del 20-2-2006 23/02/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2006
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della
provincia di Trapani - Federazione provinciale coldiretti,
Confederazione italiana agricoltori, Unione provinciale cooperative,
Lega nazionale cooperative e mutue, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Salaparuta»;
Visto il parere favorevole della regione Siciliana in merito alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Salaparuta»;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il
riconoscimento suddetto;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda «Salaparuta»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 253 del 29 ottobre 2005;
Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi previsti
controdeduzioni al parere sopra citato da parte della «Duca di
Salaparuta» S.p.a.;
Rilevato che in particolare la deducente «Duca di Salaparuta»
S.p.a. contesta il diritto al riconoscimento della d.o.c.
«Salaparuta» sotto il duplice profilo che essa e' titolare del
marchio registrato «Salaparuta» e che non sussiste il presupposto
della «rinomanza storico-geografica» della zona cui la denominazione
stessa si intende attribuire;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini sulle predette
controdeduzioni nella riunione del 25 gennaio 2006;
Rilevato che il Comitato predetto, nella riunione medesima, ha
fatto presente che ai sensi del regolamento CE n. 1493/99, del
Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, e' possibile la coesistenza di un marchio a suo
tempo registrato con l'omologo nome geografico contenuto in una
denominazione di origine, nonche' risulta dimostrata agli atti,
attraverso la relazione storica, la tradizionalita' della produzione
dei vini nel comune di Salaparuta, nonche' l'esistenza di numerose
cantine private e cooperative che da tempo commercializzano vini
provenienti da vigneti ubicati nel comune stesso;
Rilevato che l'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
definisce come denominazione di origine dei vini, il nome geografico
di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare
un prodotto di qualita' e rinomato, le cui caratteristiche sono
connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani;
Rilevato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini),
esplica i presupposti, per il riconoscimento di una denominazione di
origine, sopra citati richiedendo in alternativa ad altri requisiti,
l'uso generalizzato del nome geografico o le condizioni
socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione
geografica tipica;
Ritenuto che la normativa vigente non fa alcun riferimento alla
quantita' del prodotto come elemento per la sussistenza del requisito
della rinomanza;
Rilevato che i proponenti hanno documentato:
l'utilizzo del nome geografico IGT «Sicilia» nella
commercializzazione dei vini da loro prodotti in comune di
Salaparuta;
le condizioni socio-economiche che dimostrano che i vigneti e la
produzione vinicola rappresentano parte essenziale e rilevante
dell'economia locale;
Ritenuto il fondamento dei rilievi del Comitato e anche, in ragione
di cio', la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
vigente per il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Salaparuta», e l'approvazione del relativo disciplinare
di produzione:
denominazione di origine controllata «Salaparuta», e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Salaparuta», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2006.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata
«Salaparuta» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Salaparuta».
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per
l'annata 2006, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a
giudizio degli organi tecnici della regione Siciliana, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa
vigente.
Art. 3.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Salaparuta», in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti, a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, i vigneti in
cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle
indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino il 20% del
totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati
vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento
CE n. 1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di vini che
prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al
competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Salaparuta» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le
norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione,
presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di
origine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «SALAPARUTA»

Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Bianco;
«Salaparuta» Inzolia;
«Salaparuta» Grillo;
«Salaparuta» Chardonnay;
«Salaparuta» Catarratto;
«Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Novello.
Art. 2.
Vitigni ammessi
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza
alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale,
rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione
ampelografica:
«Salaparuta» Bianco:
Catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere
alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con
esclusione del Trebbiano toscano.
«Salaparuta» Rosso e «Salaparuta» Rosso Riserva:
Nero d'Avola: minimo per il 65%; per la rimanente parte possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera,
non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.
«Salaparuta» Novello:
Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente
parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da
una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo»,
«Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia
Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon»
anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva,
e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti
vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti
vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca
di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano
toscano.
Art. 3.
Zona di raccolta delle uva
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati
in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali
del comune di Salaparuta.
Art. 4.
Coltivazione e resa
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la pratica
dell'irrigazione di soccorso.
Come forme di allevamento devono essere utilizzate,
esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed
eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.
Per gli impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro non
puo' essere inferiore a 2.600.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore
del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra'
essere inferiore a 4.000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a
bacca bianca la densita' non dovra' essere inferiore a 3.500 ceppi
per ettaro.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici
naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:

| |Titolo alcolometrico naturale
Tipologia |Resa T/ha|minimo % vol.
---------------------------------------------------------------------
Rosso.... |13 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Bianco.... |13 |11,5
---------------------------------------------------------------------
Inzolia.... |12 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Grillo.... |12 |11,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay.... |11 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Catarratto.... |13 |11,5
---------------------------------------------------------------------
Nero d'Avola.... |12 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Merlot.... |11 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon.... |11 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Syrah.... |11 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Novello.... |13 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Tipologie Riserva.... |11 |13,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa delle uve dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi;
oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di
origine controllata «Salaparuta».
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal
terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla
specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.
Art. 5.
Vinificazione
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito
dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al
precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto
concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di
vigneti iscritti all'albo di produzione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza, fino al 5%, non
ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale
limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di
origine controllata.
I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a
denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un
periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno
sei mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno
di produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione
«Riserva».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Salaparuta» Rosso:
colore: rosso intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Salaparuta» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Inzolia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Grillo:
colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Chardonnay:
colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Salaparuta» Catarratto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:
colore: rosso intenso
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la
tipologia Riserva 14% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la
tipologia riserva 14% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva
25,0 g/l.
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabernet Sauvignon
Riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la
tipologia Riserva 14% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la
tipologia Riserva 14% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, armonico;
sapore: ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Novello:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore
dei vini puo' rilevare sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura e recipienti
Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle
diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e
similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, marchi o ragioni sociali purche' non presentino significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno
di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori
a litri 5 e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti
dalle norme nazionali e comunitarie.