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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione - (fonte GU n.42 del 20-2-2006 23/02/2006) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 8 febbraio 2006 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Federazione provinciale coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega nazionale cooperative e mutue, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta»; Visto il parere favorevole della regione Siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta»; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda «Salaparuta» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2005; Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi previsti controdeduzioni al parere sopra citato da parte della «Duca di Salaparuta» S.p.a.; Rilevato che in particolare la deducente «Duca di Salaparuta» S.p.a. contesta il diritto al riconoscimento della d.o.c. «Salaparuta» sotto il duplice profilo che essa e' titolare del marchio registrato «Salaparuta» e che non sussiste il presupposto della «rinomanza storico-geografica» della zona cui la denominazione stessa si intende attribuire; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini sulle predette controdeduzioni nella riunione del 25 gennaio 2006; Rilevato che il Comitato predetto, nella riunione medesima, ha fatto presente che ai sensi del regolamento CE n. 1493/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e' possibile la coesistenza di un marchio a suo tempo registrato con l'omologo nome geografico contenuto in una denominazione di origine, nonche' risulta dimostrata agli atti, attraverso la relazione storica, la tradizionalita' della produzione dei vini nel comune di Salaparuta, nonche' l'esistenza di numerose cantine private e cooperative che da tempo commercializzano vini provenienti da vigneti ubicati nel comune stesso; Rilevato che l'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 definisce come denominazione di origine dei vini, il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani; Rilevato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), esplica i presupposti, per il riconoscimento di una denominazione di origine, sopra citati richiedendo in alternativa ad altri requisiti, l'uso generalizzato del nome geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica; Ritenuto che la normativa vigente non fa alcun riferimento alla quantita' del prodotto come elemento per la sussistenza del requisito della rinomanza; Rilevato che i proponenti hanno documentato: l'utilizzo del nome geografico IGT «Sicilia» nella commercializzazione dei vini da loro prodotti in comune di Salaparuta; le condizioni socio-economiche che dimostrano che i vigneti e la produzione vinicola rappresentano parte essenziale e rilevante dell'economia locale; Ritenuto il fondamento dei rilievi del Comitato e anche, in ragione di cio', la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta», e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione: denominazione di origine controllata «Salaparuta», e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006. Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Salaparuta». 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2006, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Art. 3. 1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. 2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%. 3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura. Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Salaparuta» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2006 Il direttore generale: La Torre PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SALAPARUTA» Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Bianco; «Salaparuta» Inzolia; «Salaparuta» Grillo; «Salaparuta» Chardonnay; «Salaparuta» Catarratto; «Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Novello. Art. 2. Vitigni ammessi La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: Catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano. «Salaparuta» Rosso e «Salaparuta» Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65%; per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana. «Salaparuta» Novello: Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana. La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano toscano. Art. 3. Zona di raccolta delle uva Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta. Art. 4. Coltivazione e resa Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso. Come forme di allevamento devono essere utilizzate, esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone. Per gli impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.600. Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 4.000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a bacca bianca la densita' non dovra' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: | |Titolo alcolometrico naturale Tipologia |Resa T/ha|minimo % vol. --------------------------------------------------------------------- Rosso.... |13 |12,0 --------------------------------------------------------------------- Bianco.... |13 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Inzolia.... |12 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Grillo.... |12 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay.... |11 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Catarratto.... |13 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Nero d'Avola.... |12 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Merlot.... |11 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon.... |11 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Syrah.... |11 |12,5 --------------------------------------------------------------------- Novello.... |13 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Tipologie Riserva.... |11 |13,5 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta». I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno. Art. 5. Vinificazione Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata. I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno sei mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva». Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Salaparuta» Rosso: colore: rosso intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Salaparuta» Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: delicato, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Salaparuta» Inzolia: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Salaparuta» Grillo: colore: giallo piu' o meno intenso; odore: elegante, fine; sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Salaparuta» Chardonnay: colore: giallo piu' o meno intenso; odore: intenso, caratteristico; sapore: gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Salaparuta» Catarratto: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva: colore: rosso intenso odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: corposo, armonico, speziato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva: colore: rosso rubino; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia riserva 14% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l. «Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabernet Sauvignon Riserva: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: caratteristico, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Rosso Riserva: colore: rosso rubino carico; odore: intenso, armonico; sapore: ricco, corposo, speziato; titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Salaparuta» Novello: colore: rosso rubino; odore: intenso, fruttato, caratteristico; sapore: sapido, morbido; titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Art. 7. Etichettatura e recipienti Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a litri 5 e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. |