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AMMINISTRATORE - venerdě 22 novembre 2024, ore 10:53 Query dB Leggi vitivinicole 2006 |
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Docg «Colli Orientali del Friuli Picolit» - (fonte GU n.4 del 5-1-2006 16/01/2006) |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit». MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI COMUNICATO Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit». Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata; Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal Comitato nazionale sopracitato; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 2. La sottozona «Cialla» e' disciplinata tramite l'allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Picolit per almeno l'85%. 2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con esclusione del vitigno Traminer aromatico. Art. 3. 1. Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la s.s. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento. 2. Tutti i vigneti della varieta' «Picolit», regolarmente iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» in data antecedente alla approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit». Art. 4. 1. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. 3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 6. La produzione massima di uva ammessa e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. 7. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origina controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit». Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio». 3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% vol. 4. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita' e/o di ventilazione forzata. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Non e' consentita nessuna pratica di arricchimento. 6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro. 7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto. 8. E' consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno. Art. 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» puo' essere posto in commercio dopo il 1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 8. 1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «classico», e similari. 2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacita' non superiore a 5 litri. 5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero. 6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino. SOTTOZONA «CIALLA» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» e' riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla» e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Picolit 100%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali BarbianisCladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto. Art. 4. 1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla» e' di tonnellate 4 per ettaro. 2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22. 3. I nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione e l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata sottozona «Cialla». 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona» Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. 3. Nella vinificazione ed affinamento del vino Picolit e' consentito l'uso di piccole botti di legno. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. Art. 7. 1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere posto in commercio non prima del primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero. |