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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica della Doc «Colli Orientali del Friuli»...  - (fonte GU n.4 del 5-1-2006 16/01/2006)
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli
Orientali del Friuli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la
tutela della denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del
Friuli» dell'11 dicembre 2003, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Colli Orientali del Friuli»;
Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia sulla domanda sopra citata;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il
funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI»

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli»" accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso»,
«Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e'
riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di
produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Cialla»" e «Rosazzo» sono disciplinate tramite
allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto
espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone
devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.
1. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o
Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco nostrano;
Schioppettino;
Tazzelenghe,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica
monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione
del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o
congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet
sauvignon e Carmenere.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella
provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al
15% del totale.
3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» nella
specificazione «Refosco nostrano» e' riservata ai vini ottenuti dai
vigneti coltivati nei comuni di Attimis, Nimis, Faedis, Torreano,
Povoletto e Tarcento.
4. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la
specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
5. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la
specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e
con l'esclusione del Traminer aromatico.
6. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la
specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca
bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.

Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Orientali del
Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo,
devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla
localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la
strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di
Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino
all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa
strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul
Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino
al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a
Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e
C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione
esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di
Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo,
il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia
verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al
bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso
ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona
collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare
verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso
Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle
zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo
raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n.
56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada
che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in
prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta
asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo
avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat.
Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine
di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino
alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra
gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di
Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla
strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del
comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di
Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta
che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al
monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369)
al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo
(m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La
delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo
Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per
raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna,
ad ovest di Tarcento.

Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» devono
rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque devono, essere atti
a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficentemente
soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno
3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di
kg 3,700 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di
origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» e' di
11 tonnellate per ettaro.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione
di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo
Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del
Collio, San Floriano del Collio).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli Orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del 10% vol.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata: «Colli Orientali del Friuli». Qualora la resa
uva - vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il
prodotto.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e'
ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
4. E' ammessa la colmatura dei vasi vinari con un massimo del 5%
di vini di altre varieta' purche' dello stesso colore ed annata ed
aventi diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli
Orientali del Friuli», fermo restando l'aumento massimo del 15%
previsto dall'art. 2, comma 2, sia per il vitigno che per l'annata.

Art. 6.
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot grigio:
colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Tocai friulano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Colli Orientali dei Friuli" «Bianco»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Colli Orientali del Friuli" «Dolce»:
colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
odore: intenso, gradevole, armonico;
sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Colli Orientali del Friuli" «Rosso»:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato se
invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato
se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Refosco nostrano:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato
se invecchiato;
odore: delicatamente profumato, vinoso;
sapore: asciutto, fresco, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente
disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e
l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli Orientali
del Friuli» la menzione «Riserva»" e' ammessa qualora i vini siano
stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre
dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata
in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Colli
Orientali del Friuli» e denominazione di origine controllata ed in
caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del
vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
3. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente
disciplinare.
4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
6. Relativamente alla varieta' Pignolo e' ammessa l'immissione al
consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a
decorrere dal primo novembre successivo all'annata di produzione
delle uve.
Allegato

SOTTOZONA CIALLA

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del
Friuli».

Art. 2.
1. La denominazione di origine «Colli Orientali del Friuli» con
la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni
prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni
«Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni
a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la
varieta' Picolit.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono
essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dai confine
del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata
dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le
localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490,
la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada
S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo
punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra
Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi
costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune,
fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali
Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si
identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
«Colli Orientali del Friuli Verduzzo friulano Cialla», «Colli
Orientali del Friuli Ribolla gialla Cialla» e «Colli Orientali del
Friuli Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i
vini «Colli Orientali del Friuli Refosco dal peduncolo rosso Cialla»,
«Colli Orientali del Friuli Schiopettino Cialla» e «Colli Orientali
del Friuli Rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate
per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla»" e «Bianco», ettolitri 42 per
«Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino»" e «Rosso».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie
«Verduzzo friulano», «Ribolla gialla»" e «Bianco», kg 2,000 di uva
per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso»,
«Schioppettino» e «Rosso».

Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli
produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona
«Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.
I vini «Colli Orientali del Friuli» "- «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,
richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia, lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi
violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli
frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli
frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe
verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.
1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» possono
utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva»
allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
1. L'indicazione dei vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere
posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolia), bianco e rosso: mese di aprile
dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno
successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di
gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.
3. I vini «Colli Orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita'
non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
Allegato

SOTTOZONA ROSAZZO

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del
Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» e' riservata ai
vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del
Friuli».

Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del
Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Pignolo,
e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni
prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia
di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del
totale.
3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» accompagnata
dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco»" o
«Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni
a bacca di colore analogo di cui al primo comma dell'art. 2 del
disciplinare di produzione dei «Colli orientali del Friuli».

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo»" devono
essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano
denominata «Strada del Sole»" ed il corso d'acqua «Rio Case», la
delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua Rio Case fino
alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a
Nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso»"fino
alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il
«Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale
dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della
frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in
direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva
di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis
per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord
per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino
alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il
«Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e
Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi
lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino
all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa
del Bosco passando in direzione Sud fino a quest'ultima e scendendo
ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e
ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno di Rosazzo in
direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino
all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre
detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina
poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3
- corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale per circa
50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «II Rivolo», che scende
verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m
a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a
nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire
fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta
linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che
risale fino al ponticello di attraversamento della strada
interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada
interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento»,
attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel
tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano,
per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio
Case».

Art. 4.
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a
ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono avere la densita'
minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,300 di uva per ceppo.

Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Colli orientali del Friuli»"- «Rosazzo» devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3
ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al
Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in Comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli orientali del Friuli» «Rosazzo» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.
I vini «Colli orientali del Friuli»"- «Rosazzo», all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Rosso:
colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno e asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Art. 7.
1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Colli orientali del Friuli» - «Rosazzo» dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.