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AMMINISTRATORE - sabato 21 dicembre 2024, ore 17:49 Query dB Leggi vitivinicole 2006 |
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica della Docg "Roero"... - (fonte GU n.4 del 5-1-2006 16/01/2006) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI COMUNICATO Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ; Ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo modificato degli articoli 2 e 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come riportato nell'allegato annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ĞROEROğ. Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ senza altra specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo minimo 95%. Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%. La denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis. Art. 8. Confezionamento Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ, ai fini della commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma con l'esclusione del contenitore da 200 cl. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. |