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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica della Doc «San Gimignano»  - (fonte GU n.4 del 5-1-2006 16/01/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San
Gimignano».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione
San Gimignano il 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la
possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo
bordolese nell'art. 8 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
Visto il nulla osta della regione Toscana sulla domanda sopra
citata;
Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il testo dell'art. 8, del
disciplinare di produzione di che trattasi, come di seguito
riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso

PROPOSTA Art. 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SAN GIMIGNANO».

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale
fino a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad
eccezione delle due tipologie di «Vinsanto» per le quali sono
consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750.
8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui
all'art. 1 e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con
esclusione delle tipologie «Vinsanto» e' ammessa la chiusura con
tappo a vite.