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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica della Doc «Controguerra»  - (fonte GU n.4 del 5-1-2006 16/01/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Controguerra».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Abruzzo in data
5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la modifica del parametro
analitico dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte
le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;
Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il
funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole alla suddetta
istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale, il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione di
che trattasi come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 - Roma, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CONTROGUERRA».

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Controguerra» di
cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:
«Controguerra» rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Controguerra» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato;
sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Controguerra» novello:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato;
sapore: sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Controguerra» bianco frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, floreale;
sapore: fresco,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Controguerra» spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, lungo, perlage fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Controguerra» passito (nelle tipologia bianco e rosso):
colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso, se vengono
utilizzate le uve a bacca bianca, granato tendente al mattone se
vengono utilizzate le uve a bacca rossa;
odore: etereo e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Controguerra» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Controguerra» Cabernet:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Controguerra» Ciliegiolo:
colore: rosso tendente al cerasuolo;
odore: tipico;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Controguerra» Pinot nero:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Controguerra» Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: tenue;
sapore: sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Controguerra» Malvasia:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: tipico;
sapore: gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Controguerra» Riesling:
colore: giallo paglierino con sfumature verdoline;
odore: caratteristico e gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Controguerra» Moscato amabile:
colore: paglierino carico;
odore: armonico e caratteristico;
sapore: amabile e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50 % vol, di
cui 9,00 % vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Controguerra» Chardonnay:
colore: giallo paglierino poco intenso;
odore: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.