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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Doc «Terratico di Bibbona»  - (fonte GU n.71 del 25-3-2006 20/04/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164:
Esaminata la domanda inoltrata dalla Associazione produttori
vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della
Denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Cecina (Livorno) il 17 gennaio 2006, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«TERRATICO DI BIBBONA»

Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e'
riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e rosati che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Terratico di Bibbona» bianco;
«Terratico di Bibbona» rosso;
«Terratico di Bibbona» rosso superiore;
«Terratico di Bibbona» rosato;
«Terratico di Bibbona» trebbiano toscano;
«Terratico di Bibbona» vermentino;
«Terratico di Bibbona» sangiovese;
«Terratico di Bibbona» merlot;
«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon;
«Terratico di Bibbona» syrah.

Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di
Bibbona» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti
dalle zone di produzione nel successivo art. 3, da vigneti che,
nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni
ampelografiche:
«Terratico di Bibbona» bianco:
Vermentino: minimo 50%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
«Terratico di Bibbona» rosso, rosso superiore e rosato:
Sangiovese: minimo l 35%;
Merlot: minimo l 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di
Bibbona» con le seguenti specificazioni:
trebbiano toscano;
vermentino;
sangiovese;
merlot;
cabernet sauvignon;
syrah;
devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per
almeno l'85%. Possono concorrere altri vitigni bacca dello stesso
colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici,
fmo ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno
e comprende i territori amministrativi dei comuni di Rosignano
Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.

Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati atti, comunque, a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi
i sistemi espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione, purche' rispettosi della base
ampelografica di cui all'art. 2, hanno il diritto di essere iscritti
nell'Albo vigneti per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del
presente disciplinare, anche se con numero di ceppi inferiore ad
ettaro.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione dovranno avere una densita' di
almeno 4.000 ceppi per ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato
e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale
Tipologia: |Resa uva/HA Ton.:| minimo: (%vol)
=====================================================================
{Terratico di Bibbona} | |
bianco | 10 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
rosso | 9 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
rosso superiore | 8 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
rosato | 9 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
trebbiano toscano | 10 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
vermentino | 10 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
sangiovese | 9 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
merlot | 9 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
cabernet sauvignon | 9 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
{Terratico di Bibbona} | |
syrah | 9 | 12,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
In annate di elevata produzione i quantitativi delle uve da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Terratico di Bibbona», devono essere riportati, nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20%
i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui
all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di
vino ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla
denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona».
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro e':
=====================================================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa
=====================================================================
I e II anno | 0%
III anno | 60%
IV anno e successivi | 100 %

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno
vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
La regione Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, puo' stabilire i limiti massimi di produzione di uve
per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare da
valere esclusivamente per il «Terratico di Bibbona», nonche'
consentire, nel rispetto del Reg. CEE, un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente
disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche.

Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento
devono essere effettuate nell'ambito del territorio della
denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona». E'
tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi in
cantine situate all'interno del territorio amministrativo dei comuni
confinanti con la zona di produzione della denominazione di origine
controllata «Terratico di Bibbona».
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima di uva in vino per tutte le tipologie dei vini
della denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»,
all'atto dell'immissione al consumo, non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Terratico di
Bibbona» rosso superiore deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di
legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve. La tipologia «superiore» deve essere
rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di
Bibbona» di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terratico di Bibbona» bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Terratico di Bibbona» rosato:
Colore: rosato senza riflessi violacei;
Odore: fine e delicato, fruttato;
Sapore: secco e armonico, delicato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Terratico di Bibbona» rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Terratico di Bibbona» rosso superiore:
Colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
Odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
Sapore: pieno, asciutto, caldo ed elegante, con eventuale
sentore di legno;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Terratico di Bibbona» trebbiano toscano:
Colore: giallo paglierino;
Odore: fino e delicato;
Sapore: secco ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Terratico di Bibbona» vermentino:
Colore: giallo paglierino;
Odore: delicato, fine, fruttato;
Sapore: secco ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Terratico di Bibbona» cabernet sauvignon:
Colore: da rosso rubino al granato;
Odore: intenso, caratteristico, speziato;
Sapore: pieno e armonico, asciutto;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Terratico di Bibbona» merlot:
Colore: rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso
violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
Odore: sentore di piccoli frutti, intenso;
Sapore: secco e armonico e pieno;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Terratico di Bibbona» sangiovese:
Colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con
l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso ed elegante;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Terratico di Bibbona» syrah:
Colore: da rosso rubino a rosso granato, tendente al rosso
mattone con l'invecchiamento;
Odore: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
Sapore: secco e armonico, pieno;
Titolo aicolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Terratico di Bibbona» il nome del vitigno, ove previsto,
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi specificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Alla denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»
e' consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento
a poderi o vigneti ubicati all'interno della stessa zona, dai quali
provengano effettivamente le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto. In tali casi e' consentito l'uso del termine «vigna».

Art. 8.
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Terratico di Bibbona» sono ammesse, ai sensi della
normativa vigente, soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed
abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume
nominale di litri: 0.187, 0.375, 0.500, 0.750, 1.500, 3.000, 6.000,
9.000, 12.000 con chiusura a tappo raso.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte
le tipologie di vino.