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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Igt «Montecastelli»   - (fonte GU n.75 del 30-3-2006 20/04/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione
geografica tipica dei vini «Montecastelli».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dalla Associazione produttori
vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della
Indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Montecastelli Pisano (Pisa) il
17 gennaio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti,
organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «MONTECASTELLI»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo,
ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc, trebbiano toscano,
malvasia, vermentino.

Art. 2.
I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Montecastelli» bianco: da soli o congiuntamente vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione
Toscana;
«Montecastelli» rosso» e rosso novello: da soli o
congiuntamente vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana.
«Montecastelli» sangiovese: sangiovese: minimo 85%, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» merlot: merlot: minimo 85%, possono concorrere
alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a
bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per
la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» canaiolo: canaiolo: minimo 85%, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» ciliegiolo: ciliegiolo: minimo 85%, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» cabernet sauvignon: cabernet sauvignon: minimo
85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non
aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad
un massimo del 15%;
«Montecastelli» cabernet franc: cabernet franc: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei
alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» trebbiano toscano: trebbiano toscano: minimo
85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non
aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad
un massimo del 15%;
«Montecastelli» malvasia: malvasia bianca lunga: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei
alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» vermentino: vermentino: minimo 85%, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Montecastelli» ricade nella provincia di Pisa e comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina,
Volterra e Pomarance.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione
geografica tipica «Montecastelli non deve essere superiore
nspettivamente a:
tonnellate 9 per le tipologie: rosso, rosso novello,
sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon,
cabernet franc;
tonnellate 10 per le tipologie: bianco, trebbiano toscano,
malvasia e vermentino.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione ad
ettaro ammessa e:

=====================================================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa
=====================================================================
I° e II° anno | 0%
III° anno | 60%
IV° anno | 100%


Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno
vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo
alcoolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol per le tipologie: bianco, trebbiano toscano,
malvasia e vermentino;
11,50% vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese,
merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli, all'atto
dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli
alcoolometrici volumici totali minimi:
«Montecastelli» bianco, trebbiano toscano, malvasia e vermentino:
11% vol; «Montecatelli» rosso, rosso novello, sangiovese, merlot,
canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc : 12%vol.

Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.