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Modificazione articolo 8 del disciplinare di produzione della doc «San Gimignano»  - (fonte GU n.75 del 30-3-2006 20/04/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2006
Modificazione all'articolo 8 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San
Gimignano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Vista la domanda inoltrata dal Consorzio della denominazione San
Gimignano in data 22 settembre 2005, intesa ad ottenere la
possibilita' di prevedere anche l'utilizzo della bottiglia di tipo
bordolese all'art. 8 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
Visto il nulla osta della regione Toscana sulla domanda sopra
citata;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica
dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «San Gimignano», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «San Gimignano», in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «San Gimignano», approvato con
decreto ministeriale 8 agosto 1996 e successive modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
Annesso:

Art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «San Gimignano»

8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale
fino a 5 litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad
eccezione delle due tipologie di «Vinsanto» per le quali sono
consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750.
8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui
all'art. 1 e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con
esclusione delle tipologie «Vinsanto» e' ammessa la chiusura con
tappo a vite.