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AMMINISTRATORE - lunedě 30 dicembre 2024, ore 18:05 Query dB Leggi vitivinicole 2006 |
Riconoscimento della Docg del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» e approvazione del relativo disciplinare di produzione - (fonte GU n.83 del 8-4-2006 20/04/2006) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 30 marzo 2006 Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata; Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal comitato nazionale sopracitato; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» Picolit, gia' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successite modifiche, e' riconosciuta quale denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006. 3. La denominazione di origine controllata per i vini «Colli Orientali del Friuli» Picolit, «Colli orientali del Friuli» sottozona Cialla - Picolit deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatisi. Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi nell'apposito albo. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, possono essere iscritti, a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. 3. I vigneti gia' iscritti agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» Picolit e «Colli orientali del Friuli» sottozona Cialla Picolit aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al relativo albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit». 4. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 3. 1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» picolit e «Colli Orientali del Friuli» sottozona Cialla picolit anche con la qualificazione «riserva» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2005 e precedenti, possono essere immessi al consumo, terminati i periodi di elaborazione ed invecchiamento obbligatorio previsti dalle suddette disposizioni, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia stata riportata l'indicazione di produzione dell'anno delle uve, purche' veritiera e documentabile, ovvero sia stata apposta l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 2005 o rispettivamente di anni precedenti. Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2006 Il direttore generale: La Torre Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 2. La sottozona «Cialla» e' disciplinata tramite l'allegato in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Picolit per almeno l'85%. 2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con esclusione del vitigno Traminer aromatico. Art. 3. 1. Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo - Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la SS. 356, fino al bivio Spessa - lpplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la SS. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case - Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine - Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis - Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento. 2. Tutti i vigneti della varieta' «Picolit», regolarmente iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» in data antecedente alla approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit». Art. 4. 1. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. 3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro. 5. E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 6. La produzione massima di uva ammessa e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. 7. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit». Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio». 3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol. 4. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita' e/o di ventilazione forzata. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Non e' consentita nessuna pratica di arricchimento. 6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro. 7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto. 8. E' consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno. Art. 6. 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» puo' essere posto in commercio dopo il 1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 8. 1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «classico», e similari. 2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacita' non superiore a 5 litri. 5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero. 6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino. Allegato SOTTOZONA «CIALLA» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla «e' riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla» e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Picolit 100%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale - Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto. Art. 4. 1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla» e' di tonnellate 4 per ettaro. 2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22. 3. I nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500 viti per ettaro. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione e l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata sottozona «Cialla». 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. 3. Nella vinificazione ed affinamento del vino Picolit e' consentito l'uso di piccole botti di legno. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. Art. 7. 1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere posto in commercio non prima del primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia. 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra' essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero. |