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Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini Doc «Montepulciano d’Abruzzo» - (fonte GU n.84 del 10-4-2006 20/04/2006) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 29 marzo 2006 Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo». IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975), sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1992 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»; Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in data 10 novembre 2005, a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e al riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini», allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte integrante, ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2006. Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «"Montepulciano d'Abruzzo" Casauria o Terre di Casauria» e «"Montepulciano d'Abruzzo" Terre dei Vestini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. 2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Montepulciano d'Abruzzo» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2006 Il direttore generale: La Torre PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e' riservata ai vini, nelle tipologie Rosso e Cerasuolo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi. La zona di produzione del «Montepulciano d'Abruzzo» comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) In provincia di Chieti: omissis 2) In provincia di L'Aquila: omissis 3) In provincia di Pescara: omissis 4) In provincia di Teramo: omissis Detta zona e' cosi' delimitata: omissis Art. 4. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densita' non potra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura. La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Forzatura, irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sono le seguenti: produzione uva: 14 tonnellate/ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol. Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» avente diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Arricchimento. E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Elaborazione. Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Se le uve di cui all'art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, e' concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione «Cerasuolo». Resa uva/vino. La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Immissione in consumo. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo» puo' essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Invecchiamento. Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, puo' fregiarsi della menzione «riserva». Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Scelta vendemmiale. Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree. Art. 6. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento; odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo; sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol. ed un estratto secco netto minimo di 22 g/l. Il vino a D.o.c. «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso ciliegia piu' o meno carico; odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso; sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto. Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare sentore di legno. Art. 7. Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge. Art. 8. Tappatura e recipienti E' consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca. Per il vino «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» e' consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca. I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere di vetro. Allegato 1 SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» e' riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi. La sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco Casauria,Torre de' Passeri, Turrivalignani. omissis Art. 4. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. Sistemi di potatura. La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Irrigazione, forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni pratica di forzatura. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» sono le seguenti: produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e 1'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Elaborazione. Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino. La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. Invecchiamento. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Affinamento in bottiglia. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Scelta vendemmiale. Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi». Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento; odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo; sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. Il vino che si fregia della qualifica «riserva» deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti dileguo, puo' rivelare sentore di legno. Art. 7. Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata. Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge. Art. 8. Volumi nominali. Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00. Tappatura e recipienti. E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca. I recipienti devono essere di vetro. Allegato 2 SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI Art. 1. La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Terre dei Vestini» e' riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» e' riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%. Art. 3. Zona di produzione delle uve. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi. La sottozona «Terre dei Vestini» comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Citta' S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli. Detta zona e' cosi' delimitata: omissis Art. 4. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Densita' d'impianto. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona. Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. Sistemi di potatura. La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Forzatura, irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» sono le seguenti: produzione uva: 10 tonnellate/ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol. A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.3. Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata. Elaborazione. Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino. La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. Invecchiamento. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Affinamento in bottiglia. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi. Scelta vendemmiale. Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi». Art. 6. Caratteristiche al consumo Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento; odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie, intenso ed etereo; sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. Il vino che si fregia della menzione «riserva deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare sentore di legno. Art. 7. Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine. Annata. Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge. Art. 8. Confezionamento Volumi nominali, il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00. Tappatura e recipienti, e' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca. I recipienti devono essere di vetro. |