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Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini Doc «Montepulciano d’Abruzzo»  - (fonte GU n.84 del 10-4-2006 20/04/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2006
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968
(modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1975), sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica
23 ottobre 1992 e successive modificazioni, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e il
riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e
«Terre dei Vestini»;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Pescara, in
data 10 novembre 2005, a cui hanno partecipato rappresentanti di
enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5
del 7 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo» e al riconoscimento delle
sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»,
allegati al suddetto disciplinare di produzione, di cui formano parte
integrante, ed all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2006.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata
«"Montepulciano d'Abruzzo" Casauria o Terre di Casauria» e
«"Montepulciano d'Abruzzo" Terre dei Vestini», provenienti da vigneti
non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Montepulciano d'Abruzzo» e' tenuto a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre


PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO»

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»
e' riservata ai vini, nelle tipologie Rosso e Cerasuolo, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle
sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
almeno all'85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute
unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita',
ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500
m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a
mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione del «Montepulciano d'Abruzzo» comprende i
terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei
comuni di:
1) In provincia di Chieti:
omissis
2) In provincia di L'Aquila:
omissis
3) In provincia di Pescara:
omissis
4) In provincia di Teramo:
omissis
Detta zona e' cosi' delimitata:
omissis

Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono
trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della
denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei
unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle
condizioni di cui al precedente art. 3.
Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non potra' essere inferiore a 2.500
ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o
reimpianti a pergola abruzzese la densita' dovra' essere rapportata
alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o
comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di
allevamento.
Forzatura, irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei
vini «Montepulciano d'Abruzzo» sono le seguenti:
produzione uva: 14 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano
d'Abruzzo» avente diritto alla menzione «riserva» devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela,
ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento
climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un
limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi,
anche se solo in parte, nella zona delimitata.
Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di
cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata
oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto
concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
in materia.
Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le
pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali
vigenti.
Se le uve di cui all'art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in
presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, e'
concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico
colore rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione
«Cerasuolo».
Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine
controllata e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite
di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Immissione in consumo.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso» non
puo' essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo
all'annata di produzione delle uve.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo»
puo' essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Invecchiamento.
Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed
ai requisiti del presente disciplinare, puo' fregiarsi della menzione
«riserva».
Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione
«riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno,
all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il
periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma
ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.
Art. 6.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano
d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» all'atto
dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 12,50% vol. ed un estratto secco netto
minimo di 22 g/l.
Il vino a D.o.c. «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia
«Cerasuolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso ciliegia piu' o meno carico;
odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e
intenso;
sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto
gradevolmente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con
proprio decreto.
Il vino «Montepulciano d'Abruzzo», eventualmente sottoposto al
passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare
sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine.
Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Tappatura e recipienti
E' consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.
Per il vino «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della
menzione «riserva» e' consentito solo l'uso del tappo di sughero raso
bocca.
I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano
d'Abruzzo» devono essere di vetro.

Allegato 1
SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»
con il riferimento alla sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» e'
riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo
«Casauria» o «Terre di Casauria» e' riservata al vino ottenuto dalle
uve del vitigno Montepulciano al 100%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Casauria» o «Terre di
Casauria» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su
terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari o di
altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed
eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono
da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei
fondovalle umidi.
La sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» comprende i terreni
vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di:
Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a
Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello,
Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino,
Serramonacesca, Tocco Casauria,Torre de' Passeri, Turrivalignani.
omissis

Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di
Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per
le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono
da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che
corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500
ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o
reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata
alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola
orizzontale e spalliera semplice o doppia.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di
allevamento.
Irrigazione, forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona
«Casauria» o «Terre di Casauria» sono le seguenti:
produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La
regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate e il consorzio di tutela, ogni anno prima della
vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre
condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione
inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
1'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in
parte, nella zona delimitata.
Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le
pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle
norme comunitarie e nazionali vigenti.
Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non
oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la
partita.
Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di
Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in
recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di
Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno
nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata
di produzione delle uve.
Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di
Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in
bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo
di invecchiamento obbligatorio.
Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e
verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano
d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino che si fregia della qualifica «riserva» deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con
proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di
Casauria», in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in
recipienti dileguo, puo' rivelare sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine.
Annata.
Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Volumi nominali.
Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo soltanto
in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,00 -
6,00.
Tappatura e recipienti.
E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.

Allegato 2
SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»
con il riferimento alla sottozona «Terre dei Vestini» e' riservata al
vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo
«Terre dei Vestini» e' riservato al vino ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti
dal vitigno Montepulciano almeno al 90%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un
massimo del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata Montepulciano d'Abruzzo «Terre dei Vestini»
devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni
vocati alla qualita', ubicati in zone collinari la cui altitudine non
sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per
quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei
fondovalle umidi.
La sottozona «Terre dei Vestini» comprende i terreni vocati alla
qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di: Cappelle sul
Tavo, Catignano, Cepagatti, Citta' S. Angelo, Civitaquana, Civitella
Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello
di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara,
Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
Detta zona e' cosi' delimitata:
omissis
Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei
Vestini» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per
la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono
da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che
corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500
ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o
reimpianti a pergola orizzontale la densita' dovra' essere rapportata
alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o
comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di
allevamento.
Forzatura, irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona
«Terre dei Vestini» sono le seguenti:
produzione uva: 10 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate e il consorzio di tutela ogni
anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico
ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo
di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'art.3.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi,
anche se solo in parte, nella zona delimitata.
Elaborazione.
Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono
consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento,
conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non
oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la
partita.
Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini»
deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio
non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di
legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con
la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in
recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata
di produzione delle uve.
Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini»
deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non
inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di
invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione
«riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere
inferiore a sei mesi.
Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e
verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco, spezie,
intenso ed etereo;
sapore: secco, pieno, robusto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino che si fregia della menzione «riserva deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con
proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini», in
quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di
legno, puo' rivelare sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine.
Annata.
Nell'etichettatura del vino di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali, il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al
consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750
- 1,500 - 3,00 - 6,00.
Tappatura e recipienti, e' obbligatorio utilizzare il tappo di
sughero raso bocca. I recipienti devono essere di vetro.