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Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini Docg ĞRoeroğ  - (fonte GU n.85 del 11-4-2006 20/04/2006)
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ. (GU n. 85 del 11-4-2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2006
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita ĞRoeroğ.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985,
sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1989, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini ĞRoeroğ ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto direttoriale del 7 settembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre
2004 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini ĞRoeroğ;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ ed in
particolare gli articoli 2) - base ampelografica - e 8) -
confezionamento;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in Canale
(Cuneo) in data 15 novembre 2005 a cui hanno partecipato
rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende
vitivinicole;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita ĞRoeroğ ed in particolare degli articoli 2 -
base ampelografica - e 8 - caratteristiche al consumo - ed
all'approvazione della stessa, in conformita' al parere espresso ed
alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ,
riconosciuta con decreto direttoriale 7 settembre 2004, sono
modificati come nel testo annesso al presente decreto.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e
garantita ĞRoeroğ, provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi
terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
Albo.
2. Per i vigneti gia' iscritti o in fase di iscrizione all'Albo
della denominazione di origine controllata e garantita, nella
tipologia Rosso, la base ampelografica deve essere adeguata a quella
di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, entro 3
anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente Ufficio dell'Assessorato regionale
all'agricoltura.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita ĞRoeroğ e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre

Annesso
MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ĞROEROğ
Art. 2.
Base Ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ senza
altra specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo minimo 95%;
Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le
uve provenienti da vitigni' a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata e garantita ĞRoeroğ
Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.
Art. 8.
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di
origine controllata e garantita ĞRoeroğ, ai fini della
commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di
capacita' consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del
contenitore da 200 cl.
E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in
inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il
prestigio del vino.