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AMMINISTRATORE - sabato 21 dicembre 2024, ore 17:39 Query dB Leggi vitivinicole 2006 |
Modificazione del decreto 21 marzo 2006, recante modificazione art.8 del disciplinare di produzione della doc dei vini «San Gimignano» - (fonte GU n.106 del 9-5-2006 22/05/2006) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 aprile 2006 Modificazione del decreto 21 marzo 2006, recante la modificazione dell'articolo 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano». IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006, recante la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»; Considerato che per mero errore materiale all'articolo unico, comma 1 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e' stato disposto che l'entrata in vigore della modifica, riguardante l'introduzione della bottiglia di forma «bordolese», decorra dalla vendemmia 2006; Ritenuto pertanto doversi procedere alla rettifica dell'entrata in vigore della modifica di cui al sopra citato decreto direttoriale 21 marzo 2006; Decreta: Articolo unico 1. Le disposizioni contenute nell'annesso al decreto del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006, entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2006 Il direttore generale: La Torre |