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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Docg «Morellino di Scansano»...  - (fonte GU n.157 del 8-7-2006 23/08/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e
alla proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della
denominazione di origine controllata «Morellino di Scansano».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164.

Esaminata la domanda, presentata dal consorzio tutela vini
Morellino, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»,
gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con
decreto ministeriale 7 gennaio 1997 e successive modifiche;
Visto, sulla sopra citata richiesta di riconoscimento, il parere
favorevole della Regione Toscana;
Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per
la Regione Toscana in merito all'accertamento del «particolare
pregio»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernenti la
predetta istanza, tenutasi in Scansano in data 19 maggio 2006 con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende viticole;
Ha espresso nella riunione del 22 giugno 2006, presente il
funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo
accoglimento, ed alla revoca contemporanea della denominazione di
origine controllata dei vini «Morellino di Scansano», proponendo, ai
fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il direttore generale: La Torre


PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO».

Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» anche nella tipologia riserva e' riservata al vino Rosso
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale dai segnenti vitigni:
Sangiovese: minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere
prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare
della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che
include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e
parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana,
Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di
Grosseto.
Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini comunali
di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il
torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la
strada interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere
Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il
fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale
Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad
est, incontra la strada Provinciale della Follonata, continua per
detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel
comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di
Poggio Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione scende
ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad
incontrare nuovamente la strada Provinciale della Follonata che segue
fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota
151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di
Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323,
continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia Strada Dogana e
raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva
nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del
Posso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il
corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando
ad ovest, entra nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada
di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la
strada di S.Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada
Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada
dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana
fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia. Entrando nel
comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta
Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano in localita'
Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad incontrare il
limite. amministrativo del comune di Scansano in localita' Maiano
seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo
detta strada interessando il comune di il limite comunale di Magliano
in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia.
Entrando nel Comune di Grosseto, la linea di delimitazione si
identifica con detta Strada Statale Aurelia fino al bivio di Scansano
in localita' Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad
incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in
localita' Maiano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese;
continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico,
fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la
strada poderale del Coppaio e Camposasso e si collega al limite
comunale di Scansano in prossimita' del Podere Repenti in agro di
Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di
Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha
avuto inizio.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con
esclusione di quelli di fondo valle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad
alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora
successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare,
non deve essere inferiore ai 4000 ceppi ad ettaro e la resa massima
di uva ammessa non deve essere superiore ai 90 q.li ad ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva ammessa dei vigneti gia' esistenti per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a q.li 90
per ettaro di coltura specializzata e con una resa per ceppo non
superiore a 3 Kg. Fermo restando il limite massimo sopra indicato,
anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione di vino a denominazione di origine
controllata e garantita devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi. La resa massima delle uye in vino finito non deve esser
superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano. Riserva» un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali
costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento e di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione, delimitata al precedente art. 3.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «Riserva», deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad
anni due, di cui almeno uno in botte di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie ed altri
recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata
e garantita «Morellino di Scansano» Rosso e «Morellino di Scansano»
Riserva deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» anche nella tipologia Riserva, all'atto
dell'immissione al consumo, deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
Colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
Limpidezza: brillante;
Odore vinoso e, se invecchiato, profumato, etereo, intenso,
gradevole, fine;
Sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico totale minimo: per la tipologia Rosso
12,50%, per la tipologia Rosso Riserva 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: per la tipologia Rosso 24 g/l,
per la tipologia Rosso Riserva 26 g/l.
Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare eventuale
sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Alla denominazione Morellino di Scansano e' vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» o simili.
E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di
Morellino di Scansano, di indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita'
comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito l'utilizzo del termine Vigna secondo le norme
vigenti.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» Rosso, l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in
recipienti di vetro del tipo «bordolese». Le tipologie dei
contenitori nelle varie pezzature, tappate secondo la normativa
vigente, devono essere le seguenti:
lt. 0,100;
lt. 0,1875;
lt. 0,285;
lt. 0,375;
lt. 0,500;
lt. 0,750;
lt. 1,000;
lt. 1,500;
lt. 3,000;
lt. 5,000.

Per contenitori di vetro con capacita' pari a lt. 0,250 e'
ammesso l'utilizzo del tappo a vite.