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Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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29 luglio, 2013
GU n.121 del 25-5-2013
OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi.

GU n.65 del 18-3-2013
Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014

28 marzo, 2013
GU n.51 del 1-3-2013
Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...

GU n.54 del 5-3-2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani»

GU n.44 del 21-2-2013
Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...

GU n.45 del 22-2-2013
Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...

GU n.32 del 7-2-2013
Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...

GU n.30 del 5-2-2013
Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...

GU n.29 del 4-2-2013
Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale...

6 febbraio, 2013
GU n.27 del 1-2-2013
Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a docg «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico...


OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi.
GU n.121 del 25-5-2013   (14:25:54   29 luglio, 2013) inizio pagina

   COMUNICATO
OCM Vino - Invito a presentare proposte di progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi. (13A04465) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013)

La Direzione generale della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare ha pubblicato il seguente invito:
OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" -
Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014.
L'invito e' stato pubblicato sul sito internet
http://www.politicheagricole.gov.it
Le proposte dovranno pervenire all'indirizzo sopra riportato
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2013.


Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014
GU n.65 del 18-3-2013   (14:20:36   29 luglio, 2013) inizio pagina

   COMUNICATO
Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014. (13A02279) (GU n.65 del 18-3-2013 )

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO

Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a
denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna
2013/2014. (13A02279)


(GU n.65 del 18-3-2013)



Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 19 aprile
2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche'
le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il
controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a
denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a
denominazione di origine controllata, si provvede a pubblicare le
deliberazioni assunte dalla commissione tariffe del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativamente ai prezzi dei citati
contrassegni cosi' come comunicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato con nota prot. n. 12224 del 21 febbraio 2013.
I prezzi, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a
denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a
denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna
2013/2014, sono i seguenti:
a) euro 0,007897 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione standard, carta colla;
b) euro 0,008866 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione standard, autoadesiva;
c) euro 0,010067 per i contrassegni dei vini DOC e DOCG,
versione personalizzata, carta colla, piu' euro 2.891,21 per i costi
fissi;
d) euro 0,011015 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione personalizzata, autoadesiva, piu' euro 2.891,21 per i
costi fissi;
e) euro 0,011033 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione personalizzata con logo a colori, carta colla, piu'
euro 4.762,72 per i costi fissi;
f) euro 0,011981 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva, piu'
4.762,72 per i costi fissi.
Il presente comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per informazione erga omnes.



Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
GU n.51 del 1-3-2013   (11:23:18   28 marzo, 2013) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2013

Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in
lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto
Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o
«Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca
«Kalterersee» o «Kalterer»). (13A01811)

(GU n.51 del 1-3-2013)




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini
Alto Adige, con sede in Bolzano, Via Francesco Crispi, n. 15, intesa
ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del
d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del
citato art. 17 per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua
tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro»
(in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer» e per l'IGT
«Mitterberg»;
Considerato che le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e l'IGT
«Mitterberg» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi
della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono
denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n.
607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio volontario di
tutela Vini Alto Adige alle prescrizioni di cui al citato decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio volontario di tutela
Vini Alto Adige attraverso le dichiarazioni dell'Autorita' pubblica
designata, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato di Bolzano, di cui alle note prott. nn.
L/CP/cp/11.9/0003236 del 28/01/2013 e L/CP/cp/11.9/0004637 del
6/02/2013;
Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige
ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4
del d.lgs. 61/2010 per le denominazioni «Alto Adige» e «Lago di
Caldaro», nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art.
17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di
cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Alto
Adige e Lago di Caldaro;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige,
con sede in Bolzano, via Francesco Crispi, n. 15, e' conforme alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC Alto
Adige e Lago di Caldaro, iscritte nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di
cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Alto Adige e Lago di
Caldaro.

Art. 3

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre
2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Alto Adige e Lago
di Caldaro, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari



Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani»
GU n.54 del 5-3-2013   (11:22:10   28 marzo, 2013) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2013

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Contea di Sclafani». (13A01902)

(GU n.54 del 5-3-2013)




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n.
61, ed in particolare il D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e'
stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010;
Visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 1996, con il quale e' stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea
di Sclafani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP "Contea di Sclafani";
Vista la domanda presentata tramite la Regione Siciliana
dall'Organizzazione Produttori Consorzio Tutela Vini Contea di
Sclafani, datata 3 agosto 2012, intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata "Contea di Sclafani", al fine di consentire
nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione
"Sicilia" quale unita' geografica piu' ampia, presentata a questo
Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 16
dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R.
della Regione Siciliana dell'avviso di presentazione della domanda in
questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura
semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, art. 10, comma
6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7
novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118
octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n.
1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 8 del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini "Contea di Sclafani" in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP "Contea di Sclafani" cosi' come approvato con il citato D.M.
30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70
bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli
elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011
richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente
comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai
sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4,
del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Contea di
Sclafani", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del
Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e
3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari


Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
GU n.44 del 21-2-2013   (10:41:31   28 marzo, 2013) inizio pagina

   DECRETO 6 febbraio 2013
Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Bianco di Custoza o Custoza. (13A01409) (GU n.44 del 21-2-2013 )

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2013

Riconoscimento del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOC Bianco di Custoza o Custoza. (13A01409)

(GU n.44 del 21-2-2013)


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vino Custoza DOC
con sede legale presso il Municipio di Sommacampagna (Verona), Piazza
Carlo Alberto, n. 1 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi
dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento
dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC Bianco
di Custoza;
Considerato che la DOC Bianco di Custoza e' stata riconosciuta a
livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010
e, pertanto, e' una denominazione protetta ai sensi dell'art.
118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73
del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela Vino
Custoza DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale
16 dicembre 2010;
Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio Tutela
Vino Custoza DOC costituiscono parte integrante dello statuto e che,
pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo
Ministero;
Considerato in particolare che, secondo quanto previsto dallo
statuto, le modalita' relative alla ripartizione dei voti dei
consorziati saranno stabilite con un regolamento interno;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio Tutela Vino Custoza
DOC attraverso le dichiarazioni degli organismi di controllo
Valoritalia Spa di cui alla nota prot. n. 10/Peschiera/2013/353 del
14 gennaio 2013 e Siquria Spa di cui alla nota prot. 6/2013 del 28
gennaio 2013;
Considerato che il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC ha dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs.
61/2010 per la citata denominazione, nonche' il rispetto delle
prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Tutela Vino Custoza DOC ai sensi dell'art. 17, comma 1 del
d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del
citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOC Bianco di Custoza;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC con sede legale
presso il Municipio di Sommacampagna (Verona), Piazza Carlo Alberto,
n. 1, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16
dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal
comma 4 del citato art. 17 per la DOC Bianco di Custoza, iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg.
(CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Bianco di Custoza.

Art. 3

1. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e' tenuto a rispettare la
previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al
Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di
questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale
previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile.
3. Il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC e' tenuto a trasmettere a
questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento
interno che definisce le modalita' relative alla ripartizione dei
voti dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre
mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre
2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per la denominazione Bianco di
Custoza, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari




Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
GU n.45 del 22-2-2013   (10:40:54   28 marzo, 2013) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2013

Riconoscimento del Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e
«Sovana» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano
e Sovana. (13A01410)

(GU n.45 del 22-2-2013)




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010,
recante disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini DOC Bianco di
Pitigliano e Sovana con sede legale in Pitigliano, via Ugolini, n. 83
intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1
del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4
del citato art. 17 per le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana;
Considerato che le DOC Bianco di Pitigliano e Sovana sono state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del
d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi
dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio vini DOC
Bianco di Pitigliano e Sovana alle prescrizioni di cui al citato
decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio vini DOC
Bianco di Pitigliano e Sovana costituiscono parte integrante dello
statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di
questo Ministero;
Considerato in particolare che le modalita' di voto dei consorziati
sono stabilite con regolamento interno, secondo quanto previsto dal
suddetto statuto;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio vini DOC Bianco di
Pitigliano e Sovana attraverso la dichiarazione dell'organismo di
controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. n. S29/2013/1492/T
del 28 gennaio 2013;
Considerato che il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana
ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4
del D. Lgs. 61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto
delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art.
17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di
cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Bianco
di Pitigliano e Sovana;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana
con sede legale in Pitigliano, via Ugolini, n. 83, e' conforme alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo
8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC
Bianco di Pitigliano e Sovana, iscritte nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n.
1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Bianco di Pitigliano
e Sovana.

Art. 3

1. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. Il Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana e' tenuto a
trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il
regolamento interno che definisce le modalita' relative di voto dei
consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla
pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Bianco di
Pitigliano e Sovana, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo
paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari


Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
GU n.32 del 7-2-2013   (10:40:09   28 marzo, 2013) inizio pagina

   DECRETO 25 gennaio 2013
Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e alle DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso. (13A00894) (GU n.32 del 7-2-2013 )

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 gennaio 2013

Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e
conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alle DOCG Amarone della
Valpolicella e Recioto della Valpolicella e alle DOC Valpolicella e
Valpolicella ripasso. (13A00894)

(GU n.32 del 7-2-2013)


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la Tutela dei Vini
Valpolicella con sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valle
di Pruviano, n. 4 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi
dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il
conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per
le DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella e per
le DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso;
Considerato che le DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto della
Valpolicella e le DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso sono state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e
del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni
protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n.
1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la Tutela
dei Vini Valpolicella alle prescrizioni di cui al citato decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio per la Tutela dei
Vini Valpolicella attraverso la dichiarazione dell'organismo di
controllo SIQURIA S.p.a., di cui alla nota prot. n. 2/2013 del 14
gennaio 2013;
Considerato che il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del
decreto legislativo n. 61/2010 per le citate denominazioni, nonche'
il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16
dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ai sensi dell'art. 17,
comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento
dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto
legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alle DOCG Amarone della Valpolicella e Recioto
della Valpolicella e alle DOC Valpolicella e Valpolicella ripasso;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella con
sede legale in San Pietro in Cariano (VR), Via Valle di Pruviano, n.
4, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16
dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e' riconosciuto
ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG Amarone della
Valpolicella e Recioto della Valpolicella e per le DOC Valpolicella e
Valpolicella ripasso, iscritte nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di
cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni le Amarone della
Valpolicella, Recioto della Valpolicella, Valpolicella e Valpolicella
ripasso.

Art. 3

1. Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella non puo'
modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre
2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Amarone della
Valpolicella, Recioto della Valpolicella, Valpolicella e Valpolicella
ripasso, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari


Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela...
GU n.30 del 5-2-2013   (10:39:35   28 marzo, 2013) inizio pagina

   DECRETO 17 gennaio 2013
Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. (13A00800) (GU n.30 del 5-2-2013 )

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 gennaio 2013

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini
DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di
Canossa. (13A00800)

(GU n.30 del 5-2-2013)




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini
DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di
Canossa
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010,
recante disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la
promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di
Canossa" con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Crispi, n. 3,
intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1
del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4
del citato art. 17 per le DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di
Canossa;
Considerato che le DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa
sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge
164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette
ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n.
1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela
e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di
Canossa" alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio per la tutela e la
promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di
Canossa" attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo
Valoritalia s.r.l., di cui alla nota prot. n. 3962/2012 del 18
dicembre 2012;
Considerato che il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini
DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010
per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle prescrizione
di cui al DM 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e
"Colli di Scandiano e di Canossa" ai sensi dell'art. 17, comma 1 del
D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4
del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di
Scandiano e di Canossa;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini
DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" con sede legale in
Reggio nell'Emilia, Via Crispi, n. 3, e' conforme alle prescrizioni
di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP
"Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" e' riconosciuto ai
sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010,
n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e
dal comma 4 del citato art. 17 per le DOP Reggiano e Colli di
Scandiano e di Canossa, iscritte nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di
cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Reggiano e Colli di
Scandiano e di Canossa.

Art. 3

1. Il Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP
"Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Reggiano e Colli
di Scandiano e di Canossa, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4
secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 17 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari




Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale...
GU n.29 del 4-2-2013   (10:38:56   28 marzo, 2013) inizio pagina

   DECRETO
17 gennaio 2013
Riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Montefalco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Montefalco Sagrantino e alla DOC Montefalco. (13A00813) (GU n.29 del 4-2-2013 )

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini Montefalco con
sede legale in Montefalco (PG), Piazza del Comune, n. 16 intesa ad
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs.
61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato
art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la DOC Montefalco;
Considerato che la DOCG Montefalco Sagrantino e la DOC Montefalco
sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge
164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette
ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n.
1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela Vini
Montefalco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio Tutela Vini
Montefalco attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo 3A
- Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., di
cui alle note prott. n. 13316 del 16 ottobre 2012 e n. 17970 del 20
dicembre 2012;
Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del D.Lgs.
61/2010 per le citate denominazioni, nonche' il rispetto delle
prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Tutela Vini Montefalco ai sensi dell'art. 17, comma 1 del
D.Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del
citato art. 17 del D.Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOCG Montefalco Sagrantino e
alla DOC Montefalco;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco con sede legale
in Montefalco (PG), Piazza del Comune, n. 16, e' conforme alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal
comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Montefalco Sagrantino e per la
DOC Montefalco, iscritte nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui
all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Montefalco Sagrantino
e Montefalco.

Art. 3

1. Il Consorzio Tutela Vini Montefalco non puo' modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Montefalco
Sagrantino e Montefalco, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4
secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 17 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari


Riduzione estratto non riduttore minimo dei vini a docg «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico...
GU n.27 del 1-2-2013    (15:45:55   6 febbraio, 2013) inizio pagina

   DECRETO 11 gennaio 2013
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00705)



IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2010, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Lison» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison»;
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della
DOP «Lison», che conferisce al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali la facolta' di ridurre i limiti dell'estratto
non riduttore minimo con proprio decreto;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre
2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto
non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Lison», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del
disciplinare di produzione per le tipologie Lison e Lison Classico,
per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una
significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo
rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e
Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:


Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Lison», cosi' come approvato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato,
limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente:
per la tipologia Lison e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;
per la tipologia Lison Classico e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari

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